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MISE E APPLICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER LA NUOVA SABATINI

Il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce le indicazioni e i chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni le quali prevedono che l’erogazione del contributo sia effettuata in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 434 del 10 febbraio 2021 contenente le indicazioni e i chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante modifiche alla misura “Nuova Sabatini”.

Nello specifico i chiarimenti riguardano la previsione che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021. Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. In particolare, per effetto della novella normativa, il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, recita così: “L’erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto”.

NUOVA SABATINI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO 

Resta confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

– dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro;

– dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro.

Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, o quelli di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.

La circolare dopo aver evidenziato l’innovazione normativa introdotta, aggiorna le istruzioni operative relative.

 

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