Piano Transizione 5.0: OK dei Ministeri, si attende l’approvazione della Corte dei Conti
Nelle scorse settimane MIMIT, MEF e MASE hanno concertato il testo del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, ora il provvedimento passa all’esame della Corte dei conti.
Solo successivamente sarà pubblicato sul sito del MIMIT con avviso nella Gazzetta Ufficiale. L’avvio delle misure sarà realisticamente possibile solo a partire della fine di luglio. L’obiettivo resta infatti l’operatività entro luglio, soprattutto alla luce dei diversi mesi di attesa che hanno pesantemente condizionato le scelte di investimento delle imprese.
Le novità introdotte dalla nuova versione del decreto attuativo Piano Transizione 5.0
L’ultima versione del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 contiene alcune modifiche rispetto alla precedente. Modifiche che sono state richieste dal MEF dal MASE. In particolare, il nuovo piano prevede l’accesso alle agevolazioni per gli investimenti completati entro il 2025. Tuttavia è stato ristretto l’arco di tempo per la conclusione degli investimenti relativi al 2024.
Nella revisione del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 anche stato eliminato il comma che consentiva di far slittare il completamento fino al 30 aprile 2025 purché, nel 2024, fosse stato versato al venditore un acconto di almeno il 50%. Questa opzione quindi non è disponibile.
Altre novità interessanti riguardano il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, che non ha più il compito di effettuare controlli, verifiche e gestire conseguenti provvedimenti. Il controllore unico resta il GSE, mentre l’Agenzia si limiterà a trasmettere al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta, con i relativi importi.
Tra i beni strumentali incentivabili sono stati inclusi gli impianti di produzione di energia termica, purché finalizzati all’autoproduzione energetica destinata all’autoconsumo. Ed è stata fatta chiarezza sulla definizione delle attività ammesse in deroga ai benefici, nonostante i vincoli europei del DNSH.
La nuova bozza del decreto attuativo ha anche specificato quali documenti l’impresa deve trasmettere al GSE a seguito del completamento del progetto di innovazione, entro il 28 febbraio 2026. Questi includono:
- La comunicazione di completamento investimento.
- La certificazione ex post sul raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati all’inizio del progetto.
- L’attestato relativo alla perizia tecnica asseverata sulle caratteristiche dei beni strumentali acquistati.
- La certificazione contabile sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
È stata inoltre limitata la platea dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche sul risparmio energetico. Comprenderà solo gli esperti in gestione dell’energia, le energy service company e gli ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale. A questi ultimi è richiesto il rispetto di alcuni requisiti in fatto di competenze ed esperienza nell’efficienza energetica dei processi produttivi.
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Simone Gardinale
Simone ricopre il ruolo di Specialista Schede Tecniche presso l'Ufficio Tecnico di Golden Group. Dopo una laurea in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali, ha lavorato per oltre 10 anni in ambito amministrativo, gestendo pratiche per aziende di medie e grandi dimensioni. Dal 2022 è parte dell'Ufficio Tecnico di Golden Group e si occupa del monitoraggio e dello studio delle normative camerali, regionali, nazionali ed europee e della redazione delle schede tecniche. Collabora inoltre con il team di redattori del blog aziendale.
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