Tempo di lettura: 5 minuti

ART. 59 DL AGOSTO, LE NOVITA’

Ai sensi dell’Art. 59 DL Agosto, a partire dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021, gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid 19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto AgostoLe domande possono essere inviate, come per l’art. 25 del DL Rilancio, tramite l’apposito servizio web del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del 12 novembre 2020, l’Agenzia ha approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni di compilazione. Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza.

Tutto pronto per il contributo a fondo perduto per i centri storici. Con il provvedimento n. 352471 del 12 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’Art. 59 DL Agosto n. 104/2020 (decreto Agosto).

CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI

L’art. 59, comma 1, del decreto Agosto ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.

Si tratta in particolare dei 29 comuni indicati nelle istruzioni allegate al nuovo modello per la compilazione dell’istanza: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

Come previsto dall’ Art. 59 DL Agosto, questi comuni hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

– per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

– per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città appena indicate e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020, degli esercizi richiamati, realizzati nei centri storici dei prescritti comuni, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Il contributo spetta anche in assenza di quest’ultima condizione per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nei centri storici sempre dei comuni individuati.

QUALI SONO I DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Nell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici deve essere indicato in primo luogo il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e va specificato se si è erede che prosegue l’attività del de cuius (con indicazione del codice fiscale del codice fiscale del de cuius).

Inoltre, deve essere indicato se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro.

Nell’istanza deve essere anche indicato se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.

Deve essere riportato l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi che svolgono attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni soprarichiamati.

Tra i dati, è necessario riportare anche il codice IBAN su cui dovrà essere accreditato il contributo, che deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.

COME PRESENTARE L’ISTANZA

A partire dal 18 novembre 2020 fino al 14 gennaio 2021 è possibile richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o anche dagli intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “Fatture e corrispettivi”.

Durante il periodo in cui è possibile la presentazione dell’istanza, in caso di errore, è possibile presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, che sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Occorre evidenziare che, ai sensi dell’Art. 59 DL Agosto, la rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la trasmissione dell’istanza.

Dopo la presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto. Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile, stando al Art. 59 DL Agosto, trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo sarà effettuato con accredito sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° luglio 2020.

L’Agenzia delle Entrate, per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente, come stabilito dall’Art. 59 DL Agosto

I CONTROLLI PREVISTI DALL’ART. 59 DL AGOSTO

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate esegue una serie di controlli, come stabilito dall’Art. 59 DL Agosto, sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza.

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Laddove dai controlli emerge che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate deve procede alle attività di recupero e, inoltre, in caso di indebita percezione del contributo a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell’art. 316-ter c.p., laddove ne ricorrano i presupposti.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia può regolarizzare la propria posizione, restituendo spontaneamente quanto ricevuto e relativi interessi.

QUAL È L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PER L’ART. 59 DL AGOSTO

L’ammontare del contributo per Art. 59 DL Agosto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400.000 euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro.

In ogni caso viene garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. La normativa prevede che l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

 

Scegli l’esperienza di Golden Group per richiedere questo contributo e rilanciare la tua attività!

Condividi su :