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Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari, riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, viene previsto per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati, non solo per quelli su giornali quotidiani e periodici (entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni), come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2021, ma anche su radio e TV.

Il modificato comma 1-quater riporta che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta viene riconosciuto relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, estendendo la misura anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Viene dunque riproposto il modello già attuato con riferimento al 2020.

Possiamo leggere nella relazione illustrativa al DL 73/2021 che “con tali disposizioni si intende «allineare» la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento” e che “la proroga del regime speciale per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive consente anche di evitare una gestione separata e con regole differenziate di requisiti e di calcolo per i due settori, e consente di stabilire subito, con disposizione di legge, il budget di risorse finanziarie da dedicare agli investimenti su entrambi i canali”.

Il credito d’imposta è ammesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che rappresenta il tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nello specifico, il bonus per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • Nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line;
  • Nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su TV e radio locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito d’imposta, secondo quanto espressamente disposto, è riconosciuto nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1 dell’art. 57-bis, vale a dire i regolamenti “de minimis”.

Ai fini della concessione del credito d’imposta continuano ad applicarsi, per i profili non derogati, le norme previste dal DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

  • La “comunicazioneper l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Inoltre, per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021.

Comunicazione per l’accesso dal 1° al 30 settembre

La comunicazione verrà presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La concessione dell’agevolazione non sarà influenzata dall’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”).

Dal 1° al 31 gennaio 2022, salvo diversa indicazione, va presentata   la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati.

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