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Bonus moda: approvato il modello per la comunicazione su rimanenze finali.

Bonus moda: l’Amministrazione finanziaria approva il modello per la comunicazione su rimanenze finali.

Con provvedimento dell’11 ottobre 2021, l’Amministrazione finanziaria ha approvato il modello di comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, con le relative istruzioni, definendo modalità, termini di presentazione e contenuto..

Ai fini del bonus moda, la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino dà diritto al credito d’imposta e deve essere effettuata nei termini che definirà l’Agenzia delle Entrate tramite provvedimento, a seguito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

La comunicazione potrà essere inviata dal contribuente in modalità telematica, oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, sempre attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020, e successive modificazioni, prevede un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

I criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta sono stati stabiliti da decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. In particolare, rientrano nei settori agevolabili le attività economiche corrispondenti ai codici ATECO 2007 elencati nel comma 2 dell’articolo 2 del citato decreto.

Ai fini dell’accesso al credito d’imposta rileva il codice ATECO comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9.

Il credito d’imposta viene riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino, in riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Il nuovo provvedimento, quindi, va a delineare modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa.

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Dopo la presentazione della Comunicazione verrà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta della presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta sarà a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per garantire il rispetto del limite di spesa da parte del legislatore, in seguito alla ricezione delle comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia indicherà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Un successivo provvedimento, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei predetti termini di presentazione della comunicazione, del Direttore dell’Agenzia delle entrate, renderà nota questa percentuale.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

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