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Esonero contributivo totale della contribuzione a proprio carico per i datori di lavoro che assumeranno donne prive di un lavoro regolarmente retribuito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. E’ quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2021, all’esame del Parlamento, sulla falsariga di quanto già disposto dalla legge Fornero. L’operatività dello sgravio contributivo, che non potrà superare il limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro, è subordinata al “via libera” della Commissione Europea.

L’art. 5 del disegno di legge di Bilancio 2021, attualmente all’esame del Parlamento, prevede una particolare agevolazione in favore dei datori di lavoro che assumeranno personale femminile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022.

MISURA E CONTRIBUZIONE OGGETTO DI SGRAVIO

Riprendendo “in toto” la previsione contenuta nei commi da 9 a 11 dell’art. 4 della legge Fornero (legge n. 92/2012), la Legge di Bilancio 2021 affermerebbe che la percentuale di sgravio è riconosciuta, in via sperimentale, nella misura del 100% nel limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro.

Tale somma si riferisce alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dovrebbe escludere, come per altri benefici:

  1. premi ed i contributi INAIL;
  2. Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c.;
  3. Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
  4. Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
  5. Il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
  6. Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (circolare n. 40/2018).

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Per ben comprendere la portata della novità portata nella Legge di Bilancio 2021 che si intende introdurre, è necessario rifarsi alle disposizioni appena richiamate ed ai chiarimenti amministrativi, a suo tempo, emanati: in particolar modo, la circolare INPS n. 111/2013 e quella del Ministero del Lavoro n. 34/2013, nonché il messaggio dell’Istituto n. 12212/2013.

Le assunzioni, in mancanza di una indicazione specifica del Legislatore, potranno essere a tempo indeterminato, determinato e con modalità di tempo parziale, ma anche dopo l’instaurazione del vincolo associativo seguito da un rapporto di lavoro subordinato nelle cooperative di produzione e lavoro, secondo la previsione dell’art. 1, comma 3, del D.L.vo n. 142/2001.

Il beneficio viene, altresì, riconosciuto anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione.

DURATA

L’agevolazione sarà per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato che si protrarrà fino a 18 mesi nel caso in cui il rapporto venga trasformato a tempo indeterminato, mentre nell’ipotesi in cui lo stesso sia, sin dall’inizio, a tempo indeterminato l’incentivo viene previsto per i complessivi 18 mesi. Ovviamente, in caso di assunzione a tempo parziale, le agevolazioni sono in proporzione.

CONDIZIONI E INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Lo sgravio contributivo verrà riconosciuto, oltre che nel rispetto delle condizioni generali previste dall’ordinamento che, come per tutte le agevolazioni, sono quelle richiamate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, anche a fronte di un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti, come sottolinea il comma 2 dell’art. 5 del disegno di legge. La norma è di chiara origine comunitaria (art. 2, paragrafo 32, del Regolamento n. 651/2014). Il calcolo dell’incremento va effettuato mensilmente avendo quale parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno: l’incremento va fatto tenendo presente anche il concetto di “impresa unica” (ossia, imprese collegate secondo casistiche diverse) al quale si riferisce l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408/2013, richiamato anche dall’art. 31, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 150/2015. Tale concetto è, espressamente, richiamato dal comma 2 dell’art. 5, laddove si afferma che l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni del numero dei dipendenti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario.

Sono esclusi dal computo della media i dipendenti che non sono più al lavoro per:

  • Dimissioni volontarie: oggi, sono soltanto quelle rese con la procedura richiamata dall’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 e con i chiarimenti amministrativi del Ministero del Lavoro;
  • Invalidità;
  • Pensionamento per raggiunti limiti di età: qui, alla luce delle novità introdotte anche di recente, andrà chiarito se rientrino nelle esclusioni i dipendenti che sono andati in pensione anticipatamente (ad esempio, con “quota 100”) o i lavoratore che hanno risolto il rapporto con la c.d. APE aziendale, che sotto l’aspetto normativo è un “prestito”: in questi ultimi casi, tuttavia, la questione può trovare una soluzione attraverso le dimissioni volontarie (ma non la risoluzione consensuale o il licenziamento);
  • Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • Licenziamento per giusta causa.

In passato, con l’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro ebbe a chiarire che se il requisito occupazionale non è dimostrabile per tutti i mesi di godimento ed il datore lo ha, comunque, usufruito, esso non può essere riconosciuto ed andranno, di conseguenza, recuperate tutte le quote già godute dal datore di lavoro.

REQUISITI DELLE LAVORATRICI

Ma quali sono i requisiti dei quali, a norma dei richiami effettuati dall’art. 5 alle precedenti disposizioni contenute nella legge n. 92/2012, debbono essere in possesso le donne, ai sensi della nuova Legge di Bilancio 2021?

Esse debbono essere prive di un lavoro regolarmente retribuito:

  • Da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020;
  • Da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE UE

L’ultimo comma dell’art. 5 del disegno di legge di Bilancio 2021 subordina lo sgravio al “via libera” della Commissione Europea: esso potrà essere concesso nei limiti ed alle condizioni fissati con il “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato il 1° marzo 2020 e la cui efficacia termina il 30 giugno 2021 che autorizza gli Stati membri ad usufruire di ogni flessibilità per affrontare gli effetti della crisi pandemica.

In base a quanto riportato nella sezione 3.1 del “Quadro” perché l’aiuto sia compatibile la Commissione richiede:

  • Che l’importo complessivo non sia superiore a 800.000 euro per ogni impresa;
  • Che l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021 e sulla base di un regime con budget previsionale;
  • Che l’aiuto della Legge di Bilancio 2021 non riguardi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

 

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