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Credito d’imposta società benefit: nuove risorse per costituzione o trasformazione.

Credito d’imposta società benefit: di cosa si tratta.

I ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia hanno firmato il decreto attuativo dell’art. 38-ter del decreto Rilancio, che prevede che vengano destinati 7 milioni di euro, per il 2021, al finanziamento del credito d’imposta per le società benefit e 3 milioni di euro per la loro promozione.

Le società benefit: di cosa si tratta?

La legge di Stabilità 2016 descrive le società benefit come sono società che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio culturali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

La società di benefit deve specificare queste finalità nell’oggetto sociale e deve perseguirle mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.

Dovranno attuare una modifica dell’atto costituivo e dello statuto quelle società diverse dalle società benefit, che intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, rispettando le disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ogni tipologia di società.

Tra i compiti annuali delle società benefit c’è la redazione di una relazione (pubblicata sul sito della società) concernente il perseguimento del beneficio comune, che va ad essere allegata al bilancio societario e che racchiude la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il compito di vigilare sulle società benefit e, nello specifico, su quelle che non perseguano le finalità di beneficio comune.

Chi potrà beneficiare del credito d’imposta?

Potranno beneficiare delle agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione della richiesta:

  • Sono costituite, regolarmente iscritte e attive al Registro delle imprese;
  • Hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021;
  • Disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
  • Si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • Non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva (di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs n. 231/2001)

Importo del credito d’imposta.

Il D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), al fine di supportare il rafforzamento del sistema delle società benefit, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit.

Il credito d’imposta sarà spendibile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021. Coloro che vogliono fruire del credito d’imposta dovranno presentare il modello F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ciascun beneficiario, non potrà fruire di un’agevolazione con importo superiore a 10.000 euro.

Per l’anno 2021, le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta sono pari a 7.000.000 di euro.

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili all’agevolazione le spese per la trasformazione in società benefit sostenute dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Rientrano tra le spese ammissibili:

  • Le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;
  • Le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono ammesse le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto rientra tra le spese ammissibili solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Presentazione delle domande.

Coloro che vogliono beneficiare dell’agevolazione devono presentare per via telematica al Ministero un’apposita richiesta tramite procedura informatica disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

Nell’istanza, i soggetti richiedenti sono tenuti a dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti per avere accesso all’agevolazione ed elencare le spese sostenute.

Specifico provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese definirà i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

Lo stesso provvedimento renderà disponibili anche lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione, assieme all’eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.

Promozione delle società benefit.

Invitalia si occuperà dello svolgimento dell’attività di promozione, presentando uno specifico piano delle attività di promozione con eventi, seminari e incontri sul territorio nazionale da svolgersi anche in modalità telematica nonché di iniziative informative promulgative. L’obiettivo sarà la diffusione del contenuto valoriale e delle potenzialità del modello della società benefit.

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