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EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020), tramite la circolare n. 239062 del 22 settembre 2020 In un’unica soluzione l’erogazione del contributo Nuova Sabatini per i finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro.

QUAL E’ L’AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

La circolare recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 39, comma 1, del decreto Semplificazioni e definisce le modalità per permettere alle imprese di beneficiare del contributo in un’unica soluzione che può essere concesso in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro. Tale facoltà che è concessa per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020.

Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100 mila euro, rimane confermata l’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019).

La misura sostiene gli investimenti delle piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale per acquistare o acquisire in leasing macchinariattrezzatureimpiantibeni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).

QUALE PERCORSO FARE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Sono già state introdotte dalla circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 le nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo che, pertanto, saranno applicate anche per le nuove istanze con erogazione in un’unica soluzione.

La trasmissione della documentazione dovrà essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, pertanto la dichiarazione di ultimazione dell’investimento dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dall’ultimazione stessa, mentre la richiesta di erogazione dovrà essere proposta entro 120 giorni dalla stessa data.

Il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla specifica piattaforma informatica, la compilazione guidata dei documenti previsti:

  • dichiarazione di ultimazione dell’investimento (modulo DUI) contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
  • richiesta Unica di erogazione (modulo RU) contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione, da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
  • richiesta di pagamento (modulo RP) che attiva il pagamento di ciascuna quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.

Inoltre, le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero. Ciò in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR).

FONDI PER LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Era stato l’articolo 20 del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ad innalzare da 2 a 4 milioni di euro l’importo dei finanziamenti concedibili a ciascuna impresa agevolabili ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 e successive modificazioni e integrazioni (“Nuova Sabatini”). Anche il nuovo credito d’imposta agli investimenti (piano Transizione 4.0) previsto dall’articolo 1, comma 185, della l. n. 160/2019) è cumulabile con la Sabatini; questa possibilità permette alle imprese di ottenere contributi fino al 50% circa della spesa sullo stesso investimento.

PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

La sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (D.L. n.18/2020) è prorogata fino al 31 gennaio 2021, in linea con quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con circolare 29 aprile 2020 è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’articolo 37 del successivo D.L. n. 23/2020.

Con la predetta circolare sono stati, altresì, forniti chiarimenti e indicazioni in merito all’applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedimentali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni Nuova Sabatini.

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