Credito d’Imposta R&S: riaperti i termini per il riversamento spontaneo

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Il Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, offre una nuova opportunità per le imprese che hanno utilizzato indebitamente il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S). È stata infatti riaperta la procedura di riversamento spontaneo, consentendo di regolarizzare la propria posizione.

Il termine per aderire alla procedura, precedentemente scaduto il 31 ottobre 2024, è stato prorogato al 3 giugno 2025. Questa riapertura riguarda il credito d’imposta maturato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione.

Per coloro che optano per il riversamento, è previsto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato. Tuttavia, emerge una potenziale problematica legata alla restituzione parziale del contributo, che potrebbe incidere sul conteggio del regime De minimis. Il legislatore sta valutando una soluzione alternativa.

Inoltre per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, i termini per la notifica degli avvisi di recupero sono prorogati di due anni (non più di un anno).

Modalità di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025 oppure in tre rate annuali di pari importo:

  • Prima rata: entro il 3 giugno 2025
  • Seconda rata: entro il 16 dicembre 2025
  • Terza rata: entro il 16 dicembre 2026

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Nel caso di atto o il provvedimento impositivo riferito a crediti, per cui è stata presentata istanza di riversamento, divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il 3 giugno 2025.

Chi può ricorrere al riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S

Per accedere al riversamento spontaneo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Il credito deve essere stato indebitamente compensato fino al 22 ottobre 2021.
  • Il riversamento deve avvenire senza compensazione, tramite apposito modello F24.

I vantaggi per chi aderisce sono:

  • Stralcio di sanzioni e interessi.
  • Non punibilità penale per il reato di indebita compensazione.

La procedura di sanatoria non è ammessa in caso di:

  • Condotte fraudolente o utilizzo di documenti falsi o operazioni inesistenti.
  • Mancanza di documentazione contabile che dimostri il sostenimento delle spese.

Se sono presenti dei contenziosi in corso alla data di presentazione dell’istanza, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi, il cui termine per presentare ricorso è pendente al 3 giugno 2025, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.

Attenzione però alla decadenza dalla possibilità di impugnare giudizialmente l’atto di recupero nel caso in cui l’Ufficio dovesse accertare condotte idonee a precludere l’accesso alla procedura.

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Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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