Transizione 4.0 e 5.0: il divieto di cumulo e l’intervento di Golden Group a tutela delle imprese

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In queste settimane le imprese italiane si trovano a fronteggiare una situazione di profonda incertezza riguardo ai crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Soprattutto a causa del divieto di cumulo tra le due misure stabilito dal DL n. 175 del 21 novembre 2025, successivamente alla pubblicazione da parte del MIMIT del decreto direttoriale del 6 novembre 2025, con il quale è stato stabilito l’esaurimento delle risorse 5.0. Le recenti disposizioni legislative hanno infatti introdotto significative criticità operative, mettendo a rischio investimenti già avviati e il legittimo affidamento degli operatori economici.

In risposta a questo scenario, Golden Group S.p.A. si è prontamente attivata per salvaguardare gli interessi dei propri clienti e dell’intero tessuto produttivo, inviando una comunicazione formale al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L’obiettivo è quello di richiedere un intervento urgente per ripristinare la certezza del diritto e garantire una gestione equa e ragionevole delle procedure.

In questo articolo approfondiremo i dettagli della vicenda, partendo dall’azione istituzionale intrapresa da Golden Group per poi ricostruire, passo dopo passo, gli eventi che hanno determinato l’attuale stato di emergenza.

La linea di Golden Group: agire subito a tutela delle imprese

Consapevole delle gravi ripercussioni che la nuova normativa sta generando, Golden Group ha deciso di farsi portavoce delle istanze di migliaia di imprese, formalizzando una richiesta di intervento alle istituzioni competenti. La nostra società ha inviato una PEC al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al GSE, al fine di sottoporre all’attenzione del legislatore le distorsioni applicative e le palesi incongruenze emerse.

L’iniziativa nasce da un’ottica di leale collaborazione con la Pubblica Amministrazione, ma anche dalla ferma volontà di tutelare gli investimenti e i diritti delle aziende che si sono affidate a noi. Si tratta di un’azione necessaria per evitare che scelte procedurali affrettate e retroattive compromettano la fiducia nel sistema degli incentivi.

Il quadro normativo, tra definanziamento e incertezze

Per comprendere la radice del problema, è fondamentale analizzare il contesto europeo e nazionale. Il Consiglio ECOFIN del 13 novembre 2025 ha approvato le revisioni dei PNRR di diversi Stati membri, ma non quella dell’Italia. Eppure, la proposta di revisione italiana, che riduceva la dotazione della misura Transizione 5.0 da 6,3 a 2,5 miliardi di euro, era già stata approvata dalla Cabina di Regia PNRR il 26 settembre 2025 e valutata positivamente dalla Commissione Europea il 4 novembre 2025.

Nonostante la mancata adozione formale da parte dell’ECOFIN, il MIMIT ha dichiarato l’esaurimento delle risorse per la Transizione 5.0, con il decreto direttoriale del 6 novembre 2025. Applicando il nuovo e non ancora ratificato limite di 2,5 miliardi. Questa discrepanza ha creato un paradosso normativo: a livello nazionale la misura risulta definanziata, mentre per gli atti europei ancora in vigore la sua capienza resta di 6,3 miliardi.

Il decreto legge 175/2025: come viene stravolta la disciplina

In questo scenario già denso di dubbi si è inserita l’emanazione del Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175, che ha di fatto stravolto la disciplina dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0. L’articolo 1, comma 1, del decreto ha fissato al 27 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande di prenotazione per Transizione 5.0, stanziando al contempo ulteriori 250 milioni di euro con il comma 4.

Il punto più controverso, tuttavia, risiede nel comma 2, il quale ha chiarito che il divieto di cumulo tra i crediti d’imposta Transizione 5.0 e Transizione 4.0 per i medesimi beni opera già al momento della presentazione delle domande. La norma impone inoltre, con effetto retroattivo, alle imprese che al 22 novembre 2025 avevano richiesto entrambi i benefici di scegliere un’unica agevolazione entro la scadenza perentoria del 27 novembre 2025.

Le criticità operative per le imprese

L’applicazione pratica del divieto di cumulo e della nuova scadenza per la presentazione delle domande per i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 sta avendo effetti deleteri. Come specificato da un avviso del MIMIT del 25 novembre 2025, l’opzione tra i due crediti deve essere effettuata non tramite il portale GSE, ma esclusivamente via PEC.

Di conseguenza, il GSE sta inviando comunicazioni massive alle imprese interessate, imponendo una serie di adempimenti estremamente gravosi:

  • la scelta obbligatoria entro il 27 novembre;
  • la rinuncia immediata alla misura non opzionata;
  • la compilazione di una complessa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) che comporta responsabilità penali.

Il tutto con termini di risposta di poche ore, in alcuni casi persino inferiori alle 24. Tale procedura introduce una significativa disparità di trattamento, poiché risulta che alcune aziende, pur avendo effettuato la prenotazione di entrambe le misure prima del 22 novembre, non abbiano ancora ricevuto alcuna comunicazione. Il termine assegnato risulta, pertanto, del tutto irragionevole e non proporzionato.

Le imprese italiane hanno pianificato investimenti, anche di ingente entità, facendo legittimo affidamento sulla normativa vigente, la quale includeva una clausola di salvaguardia che garantiva l’accesso al 4.0 in caso di esaurimento dei fondi 5.0. L’interpretazione autentica introdotta con effetto retroattivo dal DL 175/2025 lede questo affidamento, ponendosi in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della PA (artt. 3 e 97) e con le tutele di rango comunitario.

Alla luce di ciò, Golden Group ha formalizzato al Ministero richieste chiare e precise al fine di tutelare gli investimenti avviati, garantendo il riconoscimento dei crediti regolarmente prenotati ed evitando rinunce forzose.

Le tappe normative della disciplina su Transizione 4.0 e 5.0

Per avere un quadro completo degli eventi che hanno condotto all’attuale situazione per l’accesso ai crediti d’imposta 4.0 e 5.0, è utile ripercorrere le tappe normative delle ultime settimane. La sequenza di comunicazioni e decreti ha contribuito a generare confusione, culminando nella procedura d’urgenza che sta mettendo in difficoltà le imprese.

Questa rapida successione di atti dimostra la mancanza di un preavviso adeguato e di una pianificazione che tenesse conto della complessità delle scelte industriali. Ogni provvedimento ha aggiunto un tassello al mosaico caotico che le aziende devono oggi decifrare in tempi ristrettissimi, con il rischio concreto di perdere benefici legittimamente attesi e di vedere vanificati i propri sforzi progettuali.

L’approvazione del decreto in Consiglio dei ministri

L’origine di queste disposizioni risale al Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025 che ha approvato il Decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”. Le informazioni iniziali, elaborate sulla base di una bozza in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, già delineavano i punti chiave della manovra. Annunciavano il termine ultimo del 27 novembre per la presentazione delle domande e il meccanismo di opzione obbligatoria tra i due crediti per le domande duplicate, con modalità telematiche.

La bozza prevedeva anche la possibilità di integrare la documentazione incompleta, su richiesta del GSE, entro il 6 dicembre 2025, escludendo però la sanatoria di carenze relative alla certificazione della riduzione dei consumi energetici. Questa anticipazione, pur non essendo ancora legge, ha dato il via a una corsa contro il tempo iniziata con un preavviso minimo.

La pubblicazione del decreto legge n. 175 del 21 novembre 2025

Il Decreto Legge 21 novembre 2025, n. 175 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271) è entrato in vigore il 22 novembre 2025 ed ha confermato quanto anticipato dalla bozza del Consiglio dei Ministri: termine per le domande di Transizione 5.0 fissato al 27 novembre 2025 e obbligo di opzione tra i due crediti per chi li avesse richiesti entrambi per i medesimi beni.

Il decreto ha introdotto uno stanziamento aggiuntivo di 250 milioni di euro per il 2025. Ed è stata inoltre precisata una facoltà importante: qualora un’impresa opti per il credito d’imposta Transizione 5.0 ma non ottenga il beneficio per esaurimento delle risorse, resta salva la possibilità di accedere al credito d’imposta Transizione 4.0, previa verifica dei requisiti. Sebbene questa clausola possa sembrare una garanzia, l’obbligo di scelta preliminare e la rinuncia implicita complicano notevolmente il quadro.

L’avviso del MIMIT del 25 novembre 2025

L’avviso pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 25 novembre 2025 ha fornito le prime indicazioni operative su come esercitare l’opzione tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Il documento ha confermato che il GSE avrebbe inviato una PEC ai soggetti interessati, allegando il modello di DSAN per la rinuncia a una delle due misure.

Viene specificato che il soggetto beneficiario è tenuto a compilare il modello, firmarlo digitalmente e ritrasmetterlo all’indirizzo PEC indicato dal GSE entro la scadenza del 27 novembre 2025. Per le imprese che hanno completato l’investimento, la comunicazione di rinuncia al credito non fruito deve avvenire entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta del GSE, pena la decadenza dal beneficio. Queste istruzioni, pur chiarendo la procedura, hanno confermato le tempistiche stringenti.

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Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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