Il nuovo Codice degli incentivi: una svolta per le imprese dal 2026

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Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a un provvedimento normativo di capitale importanza per il tessuto imprenditoriale italiano: il nuovo Codice degli incentivi. Questa riforma, la cui entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2026, si propone di riscrivere le regole del gioco in materia di finanza agevolata, introducendo un corpus normativo unitario e coerente.

La mossa legislativa attua la delega contenuta nella legge 160/2023, segnando un passo decisivo verso una maggiore razionalizzazione del sistema di supporto pubblico alle attività produttive. L’ambizione è quella di superare la frammentazione attuale, offrendo alle aziende un quadro di riferimento più chiaro e accessibile. Si tratta di una trasformazione che promette di rendere l’accesso ai contributi un percorso più lineare e meno oneroso dal punto di vista burocratico.

Gli obiettivi del nuovo Codice degli incentivi: armonizzazione e semplificazione

Il principale motore della riforma è la volontà di armonizzare e semplificare la disciplina generale che governa la concessione degli incentivi alle imprese. Attualmente, le aziende si trovano spesso a navigare in un mare magnum di normative, bandi e procedure differenti, una complessità che può disincentivare la partecipazione, specialmente per le realtà di dimensioni minori.

Il nuovo Codice degli incentivi mira a convogliare in un unico testo le disposizioni di carattere generale, creando una base solida e omogenea per tutti gli interventi di sostegno. L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire una maggiore trasparenza e prevedibilità delle regole; dall’altro, efficientare l’azione amministrativa, riducendo i tempi e i costi legati alla gestione delle pratiche. Questo sforzo di sistematizzazione è pensato per liberare risorse preziose che le imprese potranno reinvestire nelle loro attività strategiche.

La delega conferita al Governo dall’articolo 3 della legge 160/2023 era esplicita nel richiedere un riordino organico della materia. Il risultato è un testo che non si limita a un semplice assemblaggio di norme preesistenti, ma che introduce principi e criteri innovativi. L’intento è quello di costruire una cornice normativa stabile, capace di adattarsi alle future esigenze del sistema economico senza richiedere continui interventi di modifica.

La semplificazione, quindi, non è solo burocratica ma anche concettuale, poiché fornisce un glossario comune e criteri uniformi di valutazione, elementi fondamentali per orientare le scelte di investimento delle imprese con maggiore consapevolezza.

Quali incentivi rientrano nel nuovo Codice incentivi?

Una delle questioni più rilevanti per le imprese è comprendere esattamente quale perimetro d’azione avrà il nuovo Codice degli incentivi. La chiarezza su questo punto è fondamentale per pianificare correttamente le strategie di accesso ai fondi. La riforma definisce con precisione il proprio campo di intervento, introducendo al contempo delle esclusioni significative che è cruciale conoscere.

Le misure gestite dal MIMIT

Il nuovo testo normativo concentra la sua azione esclusivamente sugli incentivi gestiti a livello centrale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Questa scelta mira a creare un modello di governance più coerente e centralizzato per un’ampia fetta di strumenti agevolativi. Includere in un unico codice tutte le misure che fanno capo a un’unica amministrazione consente di standardizzare le procedure, i requisiti di accesso e le modalità di erogazione, generando un impatto diretto sulla prevedibilità e sull’efficienza del sistema.

La riorganizzazione, pertanto, riguarda specificamente questo paniere di aiuti, lasciando al di fuori altre tipologie di contributi gestite da differenti enti o con meccanismi fiscali distinti. Le fonti disponibili non entrano nel merito di quali specifici bandi o misure del MIMIT saranno oggetto di revisione, ma il principio generale di riordino è chiaramente stabilito.

Le esclusioni principali: incentivi fiscali e contributivi

Il Codice degli incentivi stabilisce due importanti categorie di esclusione dal suo raggio d’azione. La prima riguarda gli incentivi fiscali automatici, ovvero tutti quei benefici che non richiedono un’attività istruttoria preliminare da parte dell’amministrazione. Si tratta di misure come i noti crediti d’imposta per la Transizione 4.0 e 5.0, per cui l’impresa matura il diritto al beneficio semplicemente effettuando l’investimento conforme ai requisiti di legge, senza dover presentare una domanda formale e attendere un’approvazione.

La seconda esclusione comprende gli incentivi di natura puramente contributiva. Il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere questi strumenti al di fuori del perimetro del Codice degli incentivi, presumibilmente per via della loro specifica natura e delle logiche operative che li contraddistinguono. Questa delimitazione è essenziale per evitare confusioni e permette alle imprese di sapere con certezza quale disciplina di riferimento applicare a seconda della tipologia di aiuto ricercato.

Novità e regole operative dal 1° gennaio 2026

Il cuore della riforma del Codice degli incentivi risiede nelle nuove regole operative che dal primo gennaio 2026 modificheranno concretamente il panorama degli incentivi. Queste innovazioni toccano diversi aspetti, dalla programmazione delle risorse alla tutela del tessuto produttivo nazionale, fino ai meccanismi di accesso ai fondi.

La programmazione triennale e i bandi tipo

Per superare la logica emergenziale e frammentata del passato, il Codice degli incentivi introduce l’obbligo per le amministrazioni di adottare una programmazione triennale degli incentivi. Questo strumento di pianificazione strategica consentirà alle imprese di avere una visione a medio termine delle opportunità disponibili, favorendo una migliore organizzazione degli investimenti.

Accanto alla programmazione, la riforma prevede l’introduzione di “bandi tipo”, ovvero modelli standardizzati che garantiranno una maggiore uniformità nella struttura e nei contenuti degli avvisi pubblici. L’adozione di schemi comuni per la presentazione delle domande, la descrizione dei progetti e i criteri di valutazione renderà le procedure più intuitive e ridurrà il margine di discrezionalità, a tutto vantaggio della trasparenza e della parità di trattamento tra i partecipanti.

La quota riservata alle PMI

Un punto di assoluto rilievo è l’attenzione riservata al mondo delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Il Codice degli incentivi stabilisce infatti un vincolo preciso sull’allocazione delle risorse: per ciascuna misura di incentivazione, almeno il 60% dei fondi disponibili dovrà essere destinato a favore delle PMI. Questo impegno normativo riconosce il ruolo cruciale di queste realtà per l’economia nazionale e mira a garantire loro un accesso privilegiato ai sostegni pubblici.

Inoltre, all’interno di questa quota, viene fissata un’ulteriore riserva: almeno il 25% delle risorse totali di ogni misura dovrà essere indirizzato specificamente alle micro e piccole imprese. Questa soglia rafforzata assicura che anche le aziende di dimensioni più contenute, spesso le più vulnerabili e con maggiore difficoltà di accesso al credito, possano beneficiare in modo sostanziale delle politiche di incentivazione.

Il contrasto alla delocalizzazione: revoca e eccezioni

La tutela del patrimonio produttivo nazionale è un altro pilastro del nuovo Codice degli incentivi. L’articolo 16 introduce regole molto stringenti per contrastare i fenomeni di delocalizzazione. La norma prevede la revoca automatica del beneficio concesso qualora l’impresa beneficiaria trasferisca altrove le attività incentivate. Tuttavia, il legislatore ha bilanciato questo rigore con alcune eccezioni mirate, per non penalizzare determinate tipologie di business.

Non si avrà decadenza, ad esempio, per le imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi temporanei, anche all’estero, la cui mobilità è connaturata alla loro attività. Allo stesso modo, sono salvaguardate le attività che comportano l’utilizzo di beni strumentali mobili, progettati per operare in molteplici siti.

Infine, un’ulteriore eccezione è prevista nel caso in cui un investimento venga spostato tra due diverse aree geografiche, a condizione che entrambe siano ammissibili al finanziamento nell’ambito della stessa misura agevolativa.

L’obbligo di polizza contro i rischi catastrofali

Il Codice degli incentivi interviene anche per fare chiarezza su un obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), ovvero la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali. La nuova norma precisa che tale obbligo non si applica né agli incentivi fiscali, né a quelli contributivi, restringendone di fatto il campo di applicazione.

Viene inoltre chiarito un aspetto procedurale fondamentale: la polizza non è un prerequisito per presentare la domanda di finanziamento, ma diventa necessaria solo in una fase successiva, ovvero per poter completare l’iter e accedere effettivamente all’erogazione del contributo. Questo dettaglio è di grande importanza pratica, poiché evita alle imprese di dover sostenere un costo prima ancora di avere la certezza di ottenere il beneficio.

Meccanismi di accesso: dal click day alla comunicazione

Infine, il Codice degli incentivi codifica e regola diverse modalità di accesso ai fondi. Da un lato, viene formalizzata la possibilità di utilizzare procedure a sportello come il cosiddetto “click day” per l’assegnazione di determinate risorse, un meccanismo basato sulla rapidità di presentazione della domanda. D’altro canto, si introduce un obbligo di comunicazione per i beneficiari di crediti d’imposta per i quali non è prevista una fase di istruttoria.

Questa comunicazione ex post consentirà all’amministrazione di monitorare l’utilizzo di tali agevolazioni e di raccogliere dati preziosi per le future programmazioni. Si tratta di un sistema duale che cerca di combinare l’efficienza delle procedure automatiche con la necessità di un controllo e di una raccolta dati strutturata.

Valutazione e monitoraggio dell’efficacia

Un ultimo, ma non meno importante, tassello della riforma è l’introduzione di una valutazione sistematica dell’efficacia degli incentivi. Non basta erogare fondi, è fondamentale misurarne l’impatto reale sull’economia e sulla competitività delle imprese. Per questo motivo, il Codice degli incentivi prevede un sistema di monitoraggio articolato in tre fasi distinte.

Il controllo ex ante permetterà di valutare la coerenza e il disegno di una misura prima ancora del suo lancio. Il monitoraggio in itinere ne seguirà l’andamento durante il periodo di operatività, consentendo di apportare eventuali correttivi. Infine, la valutazione ex post analizzerà i risultati ottenuti a conclusione del programma, fornendo un feedback cruciale per orientare le politiche future. Questo approccio basato sui dati rappresenta un cambiamento culturale che punta a rendere la spesa pubblica per gli incentivi sempre più mirata ed efficace.

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Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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