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Assunzione di donne svantaggiate: l’UE dà il via libera.

Assunzione di donne svantaggiate: l’UE dà il via libera all’esonero contributivo.

La Commissione Europea ha dato il via libera all’esonero contributivo, autorizzando lo sgravio previdenziale previsto dalla legge di Bilancio 2021 nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

L’esonero contributivo potrà essere applicato all’assunzione di donne svantaggiate con contratto a tempo determinato e indeterminato nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Sono attese le istruzioni dell’INPS per poter accedere ai recuperi dei periodi pregressi.

Dunque, l’autorizzazione della Commissione Europea che consente ai datori di lavoro di fruire della riduzione contributiva, va finalmente a sbloccare l’agevolazione contributiva per l’assunzione di donne prevista dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

L’esonero contributivo è stato introdotto nel biennio 2021/2022, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

La legge n. 178/2020 aveva previsto, per lo stesso lasso temporale, l’assunzione di giovani under 36, agevolazione alla quale è stato dato il via libera in precedenza.

Pertanto, questo esonero contributivo va a completare la serie delle più importanti agevolazioni al lavoro che la legge di Bilancio 2021 è andata a prevedere.

L’autorizzazione della Commissione UE all’esonero contributivo.

Il 28 ottobre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato l’arrivo dell’autorizzazione dopo un importante dialogo con la Commissione ed il supporto della Rappresentanza Permanente presso l’Unione Europea.

La legge n. 178/2020 mette in campo due delle agevolazioni (donne e giovani) che costituiscono aiuti di Stato la cui fruizione era condizionata dall’autorizzazione necessaria della Commissione europea.

L’agevolazione è stata concessa dal legislatore ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » (cd. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto che, a questa finalità, la Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Restano da attendere i dettagli dell’autorizzazione comunitaria. Il quadro temporaneo di aiuti comunitari (Temporary Framework) collegato all’emergenza pandemica è applicabile fino al prossimo 31 dicembre, mentre l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione all’assunzione di donne prevista dalla legge n. 178/2020 si applica anche nel 2022.

Tuttavia, probabilmente il via libera riguarderà solo il 2021, mentre per il 2022 occorrerà attendere una successiva autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato (messaggio INPS n. 3389/2021).

Assunzione agevolata di donne disoccupate: di cosa si tratta.

La legge di Bilancio 2021 prevede un esonero contributivo (articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), indirizzato alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, è previsto che nel citato biennio l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – cd. Legge Fornero – viene riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Anche i premi INAIL rientrano nella riduzione contributiva.

Quali sono le caratteristiche che dovranno possedere le lavoratrici?

Per beneficiare dell’agevolazione contributiva le lavoratrici in fase di assunzione, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

  • Avere almeno 50 anni di età ed essere disoccupate da oltre 12 mesi (è necessario che la lavoratrice risulti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015);
  • Non aver limiti di età ma essere residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (in questo caso la lavoratrice dovrà essere anche priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
  • Non aver vincoli di età e di residenza, ma svolgere una professione in un settore economico con un’accentuata disparita occupazionale di genere Tali settori sono individuati annualmente con apposito decreto ministeriale (per il 2021, si veda il D.M. 16 ottobre 2020) (la lavoratrice, inoltre, dovrà essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
  • Non aver vincoli di età e di residenza ed essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’INPS ha chiarito, con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, che, ai fini del rispetto del requisito, occorrerà:

  • Considerare il periodo di 24 mesi (o 6 mesi) antecedente la data di assunzione;
  • Verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia:
    • Svolto un’attività di lavoro subordinato riconducibile ad un contratto di durata di almeno 6 mesi;
    • Un’attività di lavoro autonomo assimilata fiscalmente a quelle di lavoro dipendente (collaborazioni coordinate e continuative o altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis)) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro;
    • Un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Contratti di lavoro agevolati.

Per conoscere la lista completa dei contratti ai quali si applica l’agevolazione, alla luce dei chiarimenti dell’INPS contenuti nella circolare n. 32/2021, contatta Golden Group.

La circolare INPS n. 32/2021 fissa i requisiti soggettivi dei lavoratori che devono sussistere alla data dell’evento per il quale si sceglie di richiedere il beneficio. Dunque, la riduzione contributiva si applica anche ai contratti di lavoro a scopo di somministrazione:

  • Nel caso di agevolazione richiesta per un’assunzione a tempo determinato, il requisito non deve sussistere della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato bensì alla data di assunzione;
  • Se, senza averlo già richiesto al momento dell’assunzione a tempo determinato, si sceglie di richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, il possesso del requisito è necessariamente richiesto alla data della trasformazione.

Quali sono le modalità di utilizzo del bonus contributivo?

Bisognerà attendere le istruzioni dell’INPS per conoscere le modalità di utilizzo dell’esonero contributivo.

Sarà infatti l’INPS a dare il via libera ai datori di lavoro, che hanno già proceduto con le assunzioni o le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a indeterminato, a procedere al recupero dei periodi pregressi.

Le agevolazioni sono applicabili ex tunc dal 1° gennaio 2021.

Saranno inoltre specificate le modalità di recupero e conguaglio delle ulteriori agevolazioni alle quali potrebbero avere accesso coloro che avessero, nelle more dell’autorizzazione della Commissione, fruito dell’esonero parziale nella misura già prevista dalla legge n. 92/2012.

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