Tempo di lettura: 3 minuti

Decreto Sostegni: fino al 9 dicembre le richieste di contributo a fondo perduto per startup.

Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto “startup”.

Sono state delineate le misure attuative sull’erogazione del contributo a fondo perduto che prevede l’articolo 1-ter del decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021).

Coloro che potranno beneficiare della misura sono gli operatori economici che, nonostante siano stati danneggiati dall’emergenza Covid-19, non hanno potuto avere l’accesso al precedente contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegni”, in quanto carenti di alcuni requisiti.

Le domande telematiche potranno essere presentate fino al 9 dicembre 2021. Ai beneficiari del contributo, che in ogni caso non può superare i 1.000 euro, spetterà la scelta tra l’accredito diretto sul conto corrente oppure il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Le regole operative, il modello e le istruzioni per la domanda sono comprese in un provvedimento che è stato firmato l’8 Novembre dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo a fondo perduto: di cosa si tratta.

Potranno beneficiare del contributo a fondo perduto “start-uptutti coloro che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e che datano l’inizio della propria attività d’impresa – come da risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

Tutti i soggetti che non hanno potuto ottenere il contributo Sostegni poichè carenti del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 e l’analogo valore dell’anno 2020, potranno presentare richiesta per il nuovo contributo.

Tra i requisiti d’accesso al contributo, ricordiamo inoltre il conseguimento di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni”) non superiori a 10 milioni di euro.

Il contributo “start-up” per ciascun beneficiario è di 1.000 euro. Le risorse finanziarie complessive messe in campo ammontano a 20 milioni di euro e dunque, se l’importo complessivo dei contributi richiesti dovesse superare quelli stanziati, l’erogazione avverrà con riparto proporzionale.

La finestra di presentazione delle domande telematica per l’accesso al contributo “start-up” resterà aperta nei 30 giorni compresi tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2021.

I soggetti che faranno richiesta potranno accedere al contributo tramite due diverse modalità di erogazione dell’importo:

  • Accredito su conto corrente;
  • Riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.

Gli allegati al provvedimento: il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione.

Nel modello dell’istanza, assieme ai dati identificativi del richiedente, vi sono i requisiti necessari per accedere al contributo.

Dunque il richiedente dovrà indicare di:

  • Non essere un soggetto escluso (soggetti che hanno cessato la partita Iva, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione);
  • Aver conseguito ricavi 2019 in misura non superiore a 10 milioni di euro;
  • Essere un soggetto a cui non spetta il contributo Sostegni per assenza del calo minimo del 30% del fatturato e di aver attivato la partita Iva nel 2018 con inizio dell’attività nel 2019.

Il contributo “start-up” è ascrivibile alla sezione degli aiuti di Stato “3.1 – Aiuti di importo limitato” e per vincolo comunitario l’erogazione deve avvenire nel rispetto delle regole del cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni); nel modello, dunque, sono presenti delle sezioni dedicate alla verifica del mancato superamento dei limiti massimi di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12.

Il contribuente dovrà specificare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di:

  • Essere in possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano;
  • La condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi;
  • L’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).

Nel caso in cui con la richiesta del contributo a fondo perduto “start-up” si superi l’importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell’istanza il richiedente dovrà andare ad indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato per non superare il limite massimo di aiuti.

Il modello di istanza prevede, infine, la scelta della modalità di erogazione del contributo e, qualora avvenga tramite accredito in conto corrente, il richiedente dovrà indicare l’Iban del suo conto corrente bancario o postale.

La presentazione dell’istanza.

Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, sono stati predisposti degli intermediari al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

C’è tempo fino al 9 dicembre 2021 per la trasmissione telematica delle istanze, da attuare tramite l’apposita procedura web messa che l’Agenzia ha messo a disposizione nel portale “Fatture e corrispettivi”.

In caso di errori dei dati inseriti, il contribuente può presentare una nuova istanza sostitutiva, entro il 9 dicembre 2021.

Entro quella data è inoltre possibile inviare una rinuncia.

Per scoprire tutti i bandi attivi, contatta Golden Group e resta aggiornato sul nostro blog!

Condividi su :