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Bonus Pubblicità: Comunicazione per l’accesso dal 1° al 31 ottobre 2021.

Tempistiche per il Bonus Pubblicità.

Sono stati modificati i termini per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021.

Il DL “Sostegni-bis” prevedeva la presentazione della comunicazione  dal 1° al 30 settembre 2021, mentre ora sarà dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, tramite apposito comunicato del 31 agosto.

Cosa è stato previsto per il Bonus Pubblicità.

In seguito ad interventi di aggiornamento della piattaforma telematica e a causa delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 10 del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è stato reso noto che è divenuto necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

Il Dipartimento ha dunque stabilito e fissato una nuova finestra temporale dedicata all’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio, scegliendo che sia spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Va inoltre ricordato che con l’art. 67, comma 10 del DL 73/2021 convertito (c.d. decreto “Sostegni-bis”) è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020, e ha inglobato anche quegli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per le seguenti annualità il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 dovrà dunque essere calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

Come accedere all’agevolazione per il bonus pubblicità.

In linea generale, i soggetti che vorranno andare a richiedere l’accesso a tale agevolazione, saranno tenuti a presentare, mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che contenga i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, tramite la quale dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi, inoltre, vanno a soddisfare i requisiti richiesti.

In considerazione delle novità del DL “Sostegni-bis”, l’art. 67 comma 10 del DL 73/2021 convertito aveva differito la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio per il 2021, prevista inizialmente dal 1° al 31 marzo 2021, al periodo dal 1° al 30 settembre 2021.

Il comunicato del 31 agosto ha quindi fissato le linee guida e previsto i termini per lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità.

Ha quindi precisato che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica.

I soggetti richiedenti, dovranno presentare tale modello di comunicazione telematica, inviandolo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Come per queste tipologie di agevolazione, ai fine della concessione della stessa, va ricordato ricorda inoltre che non diventa rilevante l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è stata prevista la ripartizione percentuale.

Valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo per il Bonus Pubblicità.

Dal sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria possiamo apprendere che le comunicazioni telematiche per il bonus pubblicità trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”) restano comunque valide. Su queste ultime, il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato in base alle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

Dovrebbe essere comunque possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, con una nuova, inviata sempre nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (periodo previsto “a regime”).

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