Cessione crediti locazione: aggiornata la procedura web.
Cessione crediti locazione.
A seguito dell’estensione dei crediti d’imposta messa in atto dal decreto Sostegni-bis, è stata aggiornata la procedura web per la comunicazione delle cessioni dei crediti locazione. Per la comunicazione della cessione dei bonus locazione è stato introdotto un nuovo modello, che permette di cedere crediti che derivano da contratti soggetti a registrazione in caso d’uso.
Il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 228685, ha apportato delle modifiche al “modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni”.
Va premesso che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 e successive modificazioni, può essere:
- Utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, solo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
- Utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- Ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020 convertito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).
Per ciò che riguarda la cessione, si ricorda che diventa efficace solo in seguito alla comunicazione della stessa, da parte del cedente (da effettuare tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021) all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell’Agenzia, il cessionario può usufruire del credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6931”).
Il nuovo provvedimento ha ulteriormente modificato il modello, inserendo, nel quadro “Tipologia di credito ceduto”, punto n. 2 (relativo al bonus locazioni di cui all’art. 28 del DL 34/2020), all’interno dell’elenco dei contratti ammessi al beneficio, la voce: “F -Atto o contratto da registrare in caso d’uso”.
Si tratta, ad esempio, di contratti di locazione stipulati per scrittura privata non autenticata, di durata non superiore a 30 giorni nell’anno, ovvero dei contratti di leasing stipulati per scrittura privata non autenticata (art. 1 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86), dei contratti di servizi a prestazioni complesse stipulati per scrittura non autenticata e contenenti solo disposizioni soggette ad IVA.
Ne risulta che, per tale tipologia di atti, non sarà necessario inserire gli estremi di registrazione.
Il provvedimento sottolinea che il nuovo modello è utilizzato, in sostituzione del modello approvato con il provv. n. 43058/2021, a decorrere da oggi, 9 settembre 2021.
Inoltre, nel provvedimento n. 228685/2021 viene specificato che, dalla data del 9 settembre 2021, “è adeguata la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti”, per tenere conto dell’estensione del credito d’imposta locazioni operata dall’art. 4 del DL 73/2021 (decreto Sostegni-bis).
Va ricordato che, per effetto del decreto Sostegni-bis, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, è stato:
- Prorogato, per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti;
- Ulteriormente esteso, da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL 73/2021; enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).
Modalità di utilizzo del credito.
Il DL Sostegni-bis prevede che le modalità di utilizzo del credito siano le stesse sopra indicate, tuttavia la cessione risultava materialmente impossibile a causa del mancato adeguamento del software.
Con l’adeguamento della procedura web di trasmissione della comunicazione, da oggi, invece, è possibile cedere anche il credito d’imposta locazioni come esteso dal DL Sostegni-bis.
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