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È ufficiale l’estensione della remissione in bonis. Le imprese che non hanno inviato la comunicazione del credito imposta energia (bonus caro energia) all’interno della finestra chiusa il 16 marzo 2023 possono farlo entro il termine fissato per la presentazione della prima dichiarazione utile.

Tale canale telematico è però da intendersi per la sola comunicazione di crediti d’imposta energia maturati nel secondo semestre 2022 e derivanti dall’acquisto di prodotti energetici.

Come inviare al comunicazione credito d’imposta energia

La presentazione del credito di imposta energia elettrica con finalità di utilizzo in compensazione può avvenire dopo il 16 marzo 2023 sia per le imprese energivore che per quelle non energivore. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso ente ha specificato inoltre che la mancata comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. 176/2022 non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo. L’invio della stessa, infatti, costituisce un adempimento formale per le imprese, che può essere sanato tramite l’istituto con la remissione in bonis.

Le imprese che non hanno soddisfatto questo adempimento, quindi, possono regolarizzare la propria situazione inviando la comunicazione entro il termine per la prima dichiarazione utile. Versando contestualmente la sanzione minima di 250 euro con modello F24 Elide.

Tempi credito d’imposta energia elettrica

Il credito imposta energia maturato nel secondo semestre del 2022 può essere utilizzato ad uso compensativo solo entro il 30 settembre 2023. Di conseguenza, la remissione in bonis deve essere precedente a tale data. È questo quindi il termine di cui tenere conto per la presentazione della comunicazione credito imposta energia con modello F24.

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