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Via libera alle richieste per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Ammessi anche i professionisti e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Due i requisiti da accertare ai fini dell’accesso al beneficio.

Ai nastri di partenza il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni.

Con il provvedimento. n. 77923 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del beneficio di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021.

Lo sportello per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate si aprirà il 30 marzo 2021 per chiudersi il 28 maggio 2021.

Non sarà un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi.

Prima della compilazione della domanda occorre fare una serie di verifiche.

Soggetti ammessi ed esclusi

Bisogna in primo luogo verificare se si rientra nella platea dei soggetti beneficiari.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Ammessi anche:

–       i professionisti;

–       gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

È inoltre necessario rispettare due condizioni.

Non possono invece beneficiare del contributo:

–       i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);

–       i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;

–       gli enti pubblici;

–       i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria;

–       le società di partecipazione.

Ammontare ricavi/compensi

Occorre poi controllare se si rispettano i due requisiti posti dalla norma ai fini dell’accesso al Contributo a fondo perduto.

Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro: valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019). Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio occorre considerare la sommatoria dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, in luogo dell’ammontare dei ricavi, si fa riferimento al volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, può essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Riduzione media mensile fatturato/corrispettivi

Il secondo requisito da verificare ai fini della presentazione della domanda per il Contributo a fondo perduto è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza, gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza devono essere determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno.

In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita IVA.

Ammontare del contributo

Una volta verificati i requisiti, il calcolo del contributo spettante è dato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

–       60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

–       50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;

–       40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;

–       30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;

–       20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

In particolare, il calcolo del contributo deve essere effettuato come di seguito indicato:

–       se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

–       per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

Modalità di erogazione

A scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato:

–       mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);

–       mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione del Contributo a fondo perduto è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo).

Come si invia la domanda

La domanda di contributo inviate all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del Contributo a fondo perduto (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Vuoi richiedere anche tu il Contributo a fondo perduto? Rivolgiti agli esperti di Golden Group.

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