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Contributo perequativo: presentazione delle istanze fino al 28 dicembre.

Contributo perequativo: via alla presentazione delle istanze.

Fissato per il 28 dicembre 2021 il limite temporale di presentazione delle istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto “perequativo” del DL “Sostegni-bis”.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 336196, delinea contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto e approva il modello di istanza e le relative istruzioni.

Coloro che vogliono richiedere il contributo sono tenuti a presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente tramite canali telematici, servendosi dello specifico modello approvato.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata direttamente o tramite intermediari, sempre comunque attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Se l’istanza viene presentata tramite l’applicazione desktop telematico, il limite temporale è fissato per il 28 dicembre 2021; qualora ci si avvalga del servizio web, l’istanza può essere presentata a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.

Durante quest’arco temporale sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova domanda, che sostituisca l’istanza precedentemente trasmessa.

L’istanza può essere presentata solo dopo che il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al temine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo, invece, non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini.

Il contributo spetta, tra l’altro, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Il DM 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021, ha delineato questa percentuale.

L’Agenzia delle Entrate, nelle guida presentata, specifica che per la verifica di questo requisito, il risultato economico d’esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d’esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo.

Quanto alla base di calcolo del contributo, se l’ammontare complessivo dei contributi ottenuti è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019, il contributo perequativo spettante è pari a zero e l’Agenzia delle Entrate non dà corso all’istanza.

Inoltre, qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l’istanza all’importo complessivo di aiuti di Stato ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28 gennaio 2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.

Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, colui che vuole richiedere il beneficio avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, l’istanza non potrà essere richiesta.

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