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L’Agenzia delle Entrate da il via l’utilizzo di credito d’imposta al 60% del canone mensile per:

  • locazione
  • leasing
  • concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

L’agenzia ha istituito il codice tributo che consente alle imprese la compensazione con il modello F24. È anche disponibile la circolare 14 sull’utilizzo della misura agevolata prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio, rivolta a beneficiari quali

  • forfetari e gli enti non commerciali,
  • compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
  • che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Vediamo ora le caratteristiche di questa misura.

CHI PUÒ BENEFICIARNE?

Possono beneficiarne aziende impegnati nei settori:

  • attività d’impresa,
  • arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
  • strutture alberghiere e agriturismi (a prescindere dal volume dei ricavi)
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • Forfettari e imprese agricole

mesi di riferimento: pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

DETTAGLI DELLA MISURA

Il Credito d’imposta è pari al:

  • 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo
  • 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda

Anche qui si fa riferimento ad aprile, maggio e giugno. Si sottolinea la necessità di corrispondenza del canone. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Nel caso di un versamento in via anticipata bisogna individuare le rate relative ai mesi di fruizione parametrandole alla durata del contratto.

QUALI SONO I REQUISITI?

Possono accedere al credito di imposta tutti gli esercenti che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50% nei tre mesi sopra elencati. L’andatura di questo dato è da verificare ogni mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.

E PER GLI UTENTI NON COMMERCIALI?

Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale

COME VERRANNO UTILIZZATI I CREDITI?

Il credito d’imposta può essere utilizzabile:

  • in compensazione
  • in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in alternativa può essere ceduto

Se il credito d’imposta è oggetto di cessione al locatore il versamento del canone è considerabile come avvenuto in forma contestuale al momento di efficacia di cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate disporrà le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta.

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