Credito d’imposta ZES unica 2025 aggiuntivo, istituito il codice tributo

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Con Risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per utilizzare in compensazione il credito d’imposta ZES unica 2025 aggiuntivo, stabilito dalla legge di bilancio 2026.

Quantificazione del credito e tempistiche di utilizzo

Il credito aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la comunicazione integrativa presentata tra il 18 novembre ed il 2 dicembre 2025 ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

In ogni caso l’utilizzo decorre non prima del rilascio di una seconda ricevuta con cui l’Agenzia comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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Il nuovo codice tributo 7041

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ZES unica aggiuntivo, tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

  • “7041” denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto:

  • Nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”
  • Ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

Controlli automatici sull’importo compensato

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.

Differenza con il credito d’imposta ZES unica ordinario

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Si ricorda che per il credito di imposta ZES unica ordinario (di cui all’articolo 16 del DL 19 settembre 2023, n. 124, come modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2025, n. 199), è utilizzato il codice tributo “7034” istituito con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024.

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Fonte: Risoluzione AdE n. 18 del 15/05/2026


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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