Agevolazioni alle imprese: come orientarsi tra cumulabilità, aiuti di Stato e divieto di doppio finanziamento

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Quando si parla di finanziamenti pubblici e contributi alle imprese c’è la tendenza, tra i non addetti ai lavori, di immaginare che tutti i benefici possano coesistere. Le cose però non stanno così: le imprese che richiedono e ottengono un beneficio non sempre possono ottenere anche gli altri, soprattutto quando le due agevolazioni concorrono allo stesso scopo e incentivano le medesime spese. Il fattore determinante di cui tenere conto in questo senso è la cumulabilità, variabile fondamentale che fa la differenza nell’accesso a due o più benefici.

Cosa significa cumulabilità?

Con il concetto di “cumulabilità”, nel contesto delle agevolazioni di finanza agevolata e degli incentivi economici, ci riferiamo alla possibilità di combinare diverse misure di sostegno per un unico progetto o investimento. In altre parole, è possibile “cumulare” o sommare diverse fonti di finanziamento/agevolazioni per raggiungere un determinato obiettivo in termini di investimento per l’impresa.

Cumulabilità negli aiuti di Stato: un quadro normativo complesso

La cumulabilità delle agevolazioni, tuttavia, non è illimitata, soprattutto quando si tratta di aiuti di Stato. Questi ultimi sono interventi di sostegno economico concessi da uno Stato o da un ente pubblico a favore di imprese o settori specifici, che possono distorcere la concorrenza nel mercato unico europeo.

Ci troviamo in presenza di un aiuto di Stato quando tutte e quattro le seguenti condizioni vengono soddisfatte: “Quando il sostegno con risorse pubbliche (1) accordato in maniera selettiva (2) alle imprese si traduce in un vantaggio (3) e rafforza la posizione sul mercato delle imprese beneficiarie rispetto a quelle anche solo potenzialmente concorrenti, incidendo in tal modo sugli scambi intraunionali (4).”

La normativa europea in materia di aiuti di Stato è estremamente dettagliata e mira a garantire che tali interventi siano concessi in modo trasparente e non ledano gli interessi dei concorrenti.

Quando non ci troviamo di fronte ad un aiuto di Stato?

Ma come capire quando quello che abbiamo di fronte non è un aiuto di Stato? Le principali condizioni discriminanti sono le seguenti:

  • Quando partecipiamo ad un Bando Europeo (finanziamento diretto dell’UE) à Non sono aiuti di stato poiché manca il primo requisito, ovvero le risorse non sono statali
  • Quando ci troviamo di fronte ad una misura a carattere generale (come per esempio il Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0 o il Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo) à In questo caso manca il requisito di selettività, tali normative infatti sono rivolte a tutte le tipologie di imprese, a prescindere dal settore economico, dimensione d’impresa, regione in cui viene svolta l’attività, ecc…
  • Bandi rivolti a soggetti che non svolgono attività economica à In tal caso il destinatario non è un’impresa
  • Bandi o agevolazioni a sostegno di interventi che hanno una dimensione «locale» à Non sono aiuti di Stato in quanto manca uno degli elementi che qualificano l’aiuto: l’incidenza sugli scambi

Misure a carattere generale e divieto di doppio finanziamento

All’interno di questo complesso quadro normativo, si inseriscono due concetti fondamentali per comprendere il funzionamento della cumulabilità tra più incentivi:

  • Misure a carattere generale o fiscale: Sono quelle misure di sostegno che si applicano a tutte le imprese che rispettano determinati criteri, senza discriminazioni. Queste misure sono generalmente considerate meno problematiche dal punto di vista della concorrenza e, pertanto, sono soggette a controlli meno rigorosi rispetto agli aiuti di Stato individuali.
  • Divieto di doppio finanziamento: Questo principio, previsto espressamente dalla normativa europea, stabilisce che un medesimo costo, per esempio un bene mobile o immobile facente parte di un progetto, non possa essere finanziato due volte utilizzando fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura, se tali aiuti finanziano una medesima parte del costo; pertanto, quando il contributo dei bandi sommati supererebbe il 100% del costo del bene. L’obiettivo è evitare che le imprese ricevano un sostegno economico eccessivo e ingiustificato.

Finanziare un progetto o un investimento: due strade percorribili

Se abbiamo finanziato un nostro investimento con due strumenti agevolativi, un aiuto di Stato e un NON-aiuto di Stato, il problema generalmente non si pone. Le due agevolazioni saranno cumulabili fino al 100% delle spese sostenute per il progetto.

Bisogna stare attenti, tuttavia, a ciò che ogni bando/normativa prescrive in termini di cumulabilità. Alcuni bandi possono escludere in toto il cumulo con qualsiasi altra normativa!

Pensiamo, ad esempio, ad un’impresa che abbia acquistato, nel corso del 2022 al costo di 100.000 euro, un macchinario innovativo 4.0 per agevolare il proprio processo produttivo e renderlo più efficiente, tecnologico e digitale. Per finanziare tale acquisto l’impresa ha partecipato a due bandi: un bando regionale che eroga un contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi sostenuti in regime De Minimis (aiuto di Stato) e contemporaneamente al Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0, ottenendo un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute (misura a carattere generale, NON-aiuto di Stato).

Le due agevolazioni di cui sopra si potranno sommare o “cumulare”, senza superare il 100% dei costi sostenuti.

Se, invece, vogliamo finanziare il nostro progetto o investimento con due (o più) bandi che erogano contributi sottoforma di aiuti di stato (per esempio concessi in regime de minimis, in regime di esenzione GBER o in Quadro Temporaneo) dovremo attenzionare ciò che ciascun bando prescrive in termini di cumulabilità.

Solitamente i suddetti bandi possono prevedere:

  1. Il divieto di cumulo con altri aiuti di stato: in questo caso sarà compito del consulente o dell’azienda indirizzare l’investimento verso il bando più vantaggioso in termini di contributo;
  2. La possibilità di cumulo con altri aiuti di stato “unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento”, come descritto dall’Articolo 8 del Regolamento UE n. 651/2014.

Nello scenario B. sarà necessario valutare caso per caso. Considerando attentamente il regime attraverso il quale viene concesso il bando e ciò che viene specificato in termini di cumulo dal legislatore europeo nei suddetti regimi.

L’importanza di una corretta valutazione sulla cumulabilità

La valutazione della cumulabilità delle agevolazioni, quindi, è un’operazione complessa che richiede una conoscenza approfondita della normativa europea e nazionale in materia. È fondamentale affidarsi a professionisti esperti per verificare la compatibilità di un progetto con le regole in vigore ed evitare di incorrere in sanzioni.

Il concetto di cumulabilità è fondamentale per le imprese che intendono accedere ai diversi strumenti di sostegno economico messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, è necessario prestare la massima attenzione alle regole in materia di aiuti di Stato e di divieto di doppio finanziamento per evitare di compromettere la legittimità dei progetti e incorrere in conseguenze negative.

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Un esempio concreto è l’Iperammortamento 2026, che agendo come maggiorazione del costo deducibile in dichiarazione dei redditi rientra nel perimetro della cumulabilità con altre misure agevolative.


Alessandro Laurenzi

Alessandro Laurenzi è nato a Milano il 20 giugno 1990. Dopo aver conseguito la laurea in
Economia e Professione presso l'Università di Bologna nel 2013, ha proseguito gli studi con una
laurea magistrale in Biodiversità ed Evoluzione, specializzandosi in Progettazione Europea per
la Natura e l'Ambiente. Successivamente, ha ottenuto un Master in Progettazione Europea e
Project Management, consolidando la sua preparazione nelle dinamiche di progettazione,
gestione e rendicontazione di progetti imprenditoriali.
Dal 2017, Alessandro lavora in Golden Group, dove si occupa di scouting e analisi delle
normative regionali, nazionali ed europee, con particolare attenzione alla fattibilità e
prevalutazione di progetti complessi, risposte a quesiti di tipo interpretativo su bandi e
decreti, nonché redazione di interpelli da sottoporre all’Agenzia delle Entrate e calcolo di
cumulabilità per finanziare un progetto con più strumenti agevolativi.

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