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Il decreto Agosto è legge. Sono numerose le misure agevolative contenute nella versione finale del provvedimento, che di seguito passeremo in rassegna.

 

Bonus sanificazione e acquisto DPI

Di particolare interesse il rifinanziamento (art. 31, commi 4-ter-4-quinquies, inseriti nel corso dell’iter di conversione) di 403 milioni di euro le risorse destinate al bonus sanificazione e acquisto DPI di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio. I fondi si aggiungono ai 200 milioni previsti dalla norma vigente, portando la dotazione finanziaria complessiva a 603 milioni di euro. Le risorse aggiuntive fanno a favore dei soggetti che hanno già presentato la comunicazione per il credito d’imposta nel periodo 20 luglio 2020 – 7 settembre 2020.

Ai fini della copertura finanziaria del suddetto incremento di 403 milioni, viene abrogato l’intervento di cui all’articolo 95, commi da 1 a 6, del decreto Rilancio che metteva a disposizione contributi a fondo perduto destinati alle imprese che hanno acquistato apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

Nuovi incentivi del Decreto Agosto

Il provvedimento introduce molteplici incentivi.

Bonus ristoratori

L’articolo 58 istituisce un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per il 2020, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi), già in attività alla data del 15 agosto 2020, per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP. Il contributo compete a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del calo del fatturato.

Ai fini dell’accesso del contributoin “de minimis”, dovrà essere presentata un’apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate in un futuro decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d’intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fondo per prodotti di quarta gamma

Con il successivo articolo 58-bis viene istituito il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, ossia i prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschiconfezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, vengono trattati in modo da garantirne sicurezza e igiene.

I criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo, che ha una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

L’articolo 59 prevede un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

– per i comuni capoluogo di provincia: in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

– per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

– 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL (2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);

– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL;

– 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL.

L’importo massimo del contributo erogabile è pari a 150.000 euro e quello minimo in 1.000 euro per le persone fisiche e in 2.000 euro per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche (detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019).

Al fine di richiedere il contributo sarà necessario presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento.

Il Decreto Agosto prevede anche contributi per attività economiche e commerciali nei comuni montani

Con l’articolo 60, commi 7-sexies e 7 septies, viene estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del decreto Rilancio ammettendo i soggetti con sede nei comuni montani.

La disposizione, in particolare, prevede che i soggetti che non hanno presentato domanda per richiedere il contributo entro lo scorso 13 agosto, che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9/1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che sarà definita con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Piani di rientro dei finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo

L’articolo 60-bis, inserito nel corso dell’iter di conversione, consente ai soggetti beneficiari dei finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, e che ne facciano richiesta, di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d’ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 123/1998, che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

Fondo di garanzia PMI del Decreto Agosto

Con l’articolo 64 si interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI introdotta dal decreto Liquidità.

In particolare, con una modifica alla lettera m) del comma 1, dell’articolo 13 del decreto Liquidità, la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro, riconosciuta in via straordinaria e transitoria fino al 31 dicembre 2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007– Sezione K “Attività finanziarie e assicurative”. In base alla disposizione ante modifica, invece, l’accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo era consentito agli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il comma 3, invece, dispone che una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro, è destinato – per le predette operazioni di garanzia sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro di durata decennale – a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Secondo la formulazione ante modifica, le risorse in questione erano riservate agli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.

Il comma 3-bis, inoltre, estende le garanzie straordinarie del Fondo previste dall’articolo 13 del decreto Liquidità anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà, a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dalle lettere da g-bis) a g-quater) del medesimo articolo 13, comma 1. L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Con l’articolo 64-bis, inoltre, vengono precisati i requisiti per il calcolo della dimensione aziendale previsto per l’accesso al Fondo di garanzia PMI. Ai sensi del comma 1, lettera b) dell’articolo 13 del decreto Liquidità, fino al 31 dicembre 2020, sono ammesse le small mid cap, ossia le imprese con un numero di dipendenti fino a 499. Con la disposizione viene specificato che il numero dei dipendenti devono essere determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.

Garanzia SACE

Novità anche per la Garanzia Italia, lo strumento istituito dall’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la continuità operativa e la ripartenza delle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19.

Con la modifica apportata, in particolare, il Decreto Agosto consente l’accesso alla garanzia alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

Proroga moratoria sancita dal Decreto Agosto

Confermata la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria per le PMI ex articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), originariamente prevista fino al 30 settembre 2020.

A seguito della proroga, quindi:

  1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo (data di pubblicazione del Decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;
  2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese appartenenti al settore turistico per le rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.

Per le imprese del comparto turistico, ai sensi del comma 2 dell’articolo 77, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30 settembre 2020, potrà arrivare fino al 31 marzo 2021. Con una modificazione apportata nel corso dell’iter di conversione del Decreto Agosto, è stato precisato che le imprese turistiche sono quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, lettere a), l), m), r), del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Si tratta in particolare:

–       delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (lettera a);

–       delle aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico (lettera l);

–       dei soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici (lettera m);

–       dei soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica (lettera r).

La proroga della moratoria opera automaticamente, senza nuovi adempimenti, per le imprese già ammesse alle predette misure di sostegno finanziario alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (avvenuta il 15 agosto 2020). Per rinunciare alla nuova sospensione, entro il termine del 30 settembre 2020, l’impresa doveva presentare apposita comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore.

Per le imprese che, alla data di entrata del 15 agosto, invece presentano esposizioni che non hanno ancora avuto accesso alla moratoria, potranno farne richiesta entro il 31 dicembre 2020.

Bonus affitti

Numerosi i ritocchi apportati dall’articolo 77 alla disciplina relativa al bonus affitti di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio.

In particolare, con una prima disposizione, viene aumentato dal 30 al 50% la misura del credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta sancito dal Decreto Agosto spetta per entrambi i contratti.

Con un ulteriore modifica, si prevede che il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente – oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator – anche le strutture termali.

Altra novità riguarda la durata del bonus. Originariamente previsto dal decreto Rilancio all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive) con la novella apportata si stabilisce che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell’agevolazione comprende anche il mese di giugno, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione comprende anche il mese di luglio.

Con un’ulteriore disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, viene previsto che per le imprese turistico ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020.

Bonus alberghi

Nessuna modifica invece, all’interno del Decreto Agosto, per il bonus alberghi di cui all’articolo 79. La disposizione, in particolare, ripropone, potenziandolo, il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive, originariamente introdotto per il triennio 2014-2016 dall’articolo 10 D.L. 83/2014 e successivamente prorogato, con modifiche, agli esercizi 2017 e 2018 dalla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016, articolo 1, comma 4).

L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 e 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e spetta:

–       alle strutture turistico-alberghiere;

–       alle strutture che svolgono attività agrituristica come definita dalla legge n. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali;

–       dagli stabilimenti termali di cui all’art. 3 della legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;

–       alle strutture ricettive all’aria aperta (ad esempio i campeggi).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e per la sua liquidazione non si applica la ripartizione in quote annuali che era prevista dal comma 3 del citato art. 10 del D.L. n. 83/2014. Il credito potrà quindi essere compensato in un’unica soluzione.

Con decreto del Ministro dei beni e delle Attività culturali e del turismo dovranno essere adeguate le disposizioni attuative dell’agevolazione, dettate, per il triennio 2014-2016, dal DM 7 maggio 2015 e, per il 2017 e 2018, dal DM n.598 del 20 dicembre 2017.

Bonus sponsorizzazioni

Piccoli ritocchi al bonus sponsorizzazioni di società e associazioni sportive previsto dall’articolo 81 del Decreto Agosto.

Il bonus, in particolare, è a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, rivolti a leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche (novità inserita nel corso dell’iter di conversone) e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici (novità inserita nel corso dell’iter di conversone) e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro (secondo la formulazione vigente il limite minimo di ricavi che società e associazioni sportive beneficiarie delle sponsorizzazioni devono avere ai fini del riconoscimento del credito di imposta è a 200.000 euro) e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono esclusi, in ogni caso, gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di tassazione previsto dalla l. n. 398/1991.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Le modalità e i criteri di attuazione dovranno essere stabiliti con un apposito D.P.C.M.. Lo stanziamento complessivo è pari a 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per l’anno 2020.

Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si prevede la ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Misure per l’editoria

Confermate le misure di sostegno all’editoria previste dall’articolo 96. Con il comma 1 viene incrementato da 60 a 85 milioni di euro il budget 2020 previsto per il bonus pubblicità di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017: 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il comma 2 del Decreto Agosto, invece, incrementa dall’8 al 10% il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa.

I commi da 3 a 6 recano modifiche alla disciplina dei contributi diretti erogabili a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici.

Ulteriori disposizioni del Decreto Agosto

Vengono poi rifinanziate una serie di misure già operative, di particolare rilievo ed efficacia, quali:

–       la Nuova Sabatini, a cui sono destinati 64 milioni di euro per il 2020 (art. 60, comma 1);

–       i contratti di sviluppo, a cui sono destinati 500 milioni di euro per il 2020 (art. 60, comma 2);

–       i Voucher Innovation Manager, l’intervento agevolativo di cui all’articolo 1, comma 231 della legge di Bilancio 2019, a cui sono destinati 50 milioni di euro per l’anno 2021 (art.60. comma 3).

 

Viene inoltre riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un credito di imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 80, commi 6-bis e 6-ter).

Con l’articolo 84 si incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori.

Si estende inoltre l’ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST (che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020) a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all’Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative (articolo 91).

 

Vuoi approfittare delle misure sancite dal Decreto Agosto e richiedere i contributi in esso presenti? Affidati agli esperti di Golden Group! Verrai seguito dai nostri consiglieri e impiegati tecnici sin dalla scelta del bando, fino alla presentazione della domande e all’ottenimento dei fondi.

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