Analisi decreto attuativo Piano Transizione 5.0: gli articoli più importanti per le imprese
Il Piano Transizione 5.0, atteso dalle imprese italiane da mesi, è finalmente stato pubblicato e attivato. Il recente decreto attuativo, firmato dai Ministri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Economia e delle Finanze, delinea le procedure e i criteri per accedere alle agevolazioni previste.
Con un budget di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, il piano punta a ridurre i consumi energetici e favorire la transizione digitale del sistema produttivo italiano. Mirando a sostenere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità energetica.
Il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 è composto da 24 articoli, ciascuno dei quali tratta aspetti specifici delle agevolazioni e dei requisiti per accedere ai benefici del piano. Di seguito, analizzeremo i punti salienti degli articoli più importanti per le imprese.
Beneficiari e oggetto del Piano Transizione 5.0: cosa stabiliscono gli articoli 2 e 3 del decreto attuativo
L’articolo 2 del decreto attuativo stabilisce i criteri di ammissibilità per le imprese che desiderano accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0. Tra i requisiti principali vi è l’obbligo di realizzare investimenti mirati alla riduzione dei consumi energetici e all’adozione di tecnologie innovative.
L’articolo 3 del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 dettaglia i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti. Specifica infatti che possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato appartenenti a soggetti non residenti.
Non ci sono requisiti in merito alla forma giuridica, al settore economico di appartenenza, alla dimensione e al regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Sono escluse però le imprese:
- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- destinatarie di sanzioni interdittive;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che risultano inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Articolo 10: la misura del credito di imposta del Piano Transizione 5.0
L’articolo 10 del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 regola la misura del beneficio fiscale per gli investimenti agevolati. Il credito d’imposta viene calcolato sulla base delle spese sostenute per gli investimenti previsti.
Il credito d’imposta viene riconosciuto come segue:
- 35% del costo per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, 15% del costo per la quota oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro, e 5% del costo per la quota oltre 10.000.000 euro e fino a un massimo di 50.000.000 euro, se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è almeno del 3% o dei processi interessati dall’investimento è almeno del 5%.
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, 20% del costo per la quota oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro, e 10% del costo per la quota oltre 10.000.000 euro e fino a un massimo di 50.000.000 euro, se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 6% o dei processi interessati dall’investimento è superiore al 10%.
- 45% del costo per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro, 25% del costo per la quota oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro, e 15% del costo per la quota oltre 10.000.000 euro e fino a un massimo di 50.000.000 euro, se la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva è superiore al 10% o dei processi interessati dall’investimento è superiore al 15%.
Il beneficio complessivo è aumentato di:
- Fino a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per le certificazioni obbligatorie.
- Fino a 5.000 euro per le spese di certificazione per soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta è limitato a 50.000.000 di euro annui per ciascun beneficiario, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate. Inoltre, esso non concorre alla formazione del reddito imponibile e non rileva ai fini della base imponibile dell’IRAP e del TUIR.
Le condizioni di cumulo stabilite dall’articolo 11
L’articolo 11 del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 riguarda il cumulo del credito d’imposta. Stabilisce che questo credito è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto.
Tuttavia il credito d’imposta non è cumulabile, per gli stessi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (legge 30 dicembre 2020, n. 178) e con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica Mezzogiorno e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
La procedura di accesso alle agevolazioni 5.0 prevista dall’articolo 12
L’articolo 12 del decreto attuativo per il Piano Transizione 5.0 riguarda la procedura per l’accesso al credito d’imposta. Per assicurare il rispetto del limite di spesa stabilito dal decreto-legge n. 19 del 2024, le imprese devono inviare una comunicazione preventiva prima del completamento del progetto di innovazione. Questa comunicazione deve includere le informazioni necessarie per identificare il beneficiario, il progetto, la data di inizio e fine del progetto, gli investimenti agevolabili e l’importo del credito d’imposta stimato, nonché l’impegno a rispettare gli obblighi previsti dall’articolo 18.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) verifica la correttezza dei dati e la completezza della documentazione entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva e comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, entro il limite delle risorse disponibili. In caso di documentazione incompleta o dati errati, il GSE richiede le integrazioni necessarie, che devono essere fornite dall’impresa entro dieci giorni.
Dopo la prenotazione del credito d’imposta, l’impresa deve inviare, entro 30 giorni, una comunicazione contenente gli estremi delle fatture e la conferma degli ordini effettuati, con un pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione. Il GSE conferma l’importo del credito d’imposta entro cinque giorni dalla verifica della documentazione.
Al completamento del progetto, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento con tutte le informazioni necessarie per individuare il progetto, gli investimenti effettuati e l’importo del credito d’imposta, inclusi i certificati e le perizie richieste. Il GSE, verificata la documentazione, comunica entro dieci giorni l’importo del credito d’imposta utilizzabile.
Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile con SPID. Il mancato invio delle comunicazioni nei termini stabiliti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.
La fruizione del credito d’imposta 5.0: cosa stabilisce l’articolo 13
L’articolo 13 del decreto attuativo disciplina la fruizione del credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Questo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire da dieci giorni dopo la comunicazione di cui all’articolo 12, comma 7. Non può essere ceduto o trasferito, neanche all’interno del consolidato fiscale.
Le imprese possono utilizzare il credito d’imposta in una o più quote fino al 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; in caso contrario, l’operazione di versamento sarà rifiutata.
Se al 31 dicembre 2025 rimane una parte del credito d’imposta non utilizzata, questa potrà essere usufruita in cinque quote annuali di pari importo. È fondamentale che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non superi l’importo comunicato ai sensi dell’articolo 12, comma 7, per evitare lo scarto dell’operazione di versamento.
Il decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione e la sostenibilità del sistema produttivo italiano. Con la corretta implementazione degli interventi contemplati, le imprese italiane potranno migliorare la loro efficienza energetica e competitività, ma anche contribuire agli obiettivi di sostenibilità del paese.
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Martina Moretti
Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.
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