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Patent Box al restyling: sostituito da una maxi-deduzione dei costi R&S.

Patent Box trasformato in maxi-deduzione dei costi R&S: di cosa si tratta.

Il Decreto Fiscale riscrive la disciplina del Patent Box, sostituendo l’attuale regime e la complessità delle procedure.

I soggetti titolari di reddito d’impresa avranno la possibilità di applicare le nuove disposizioni tramite un’opzione, irrevocabile e rinnovabile, per una durata di cinque periodi d’imposta, che agevolerà una maggiore deducibilità del 90%  – ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP – dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, etc. La condizione di vincolo è che vengano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

I soggetti che esercitano l’opzione non potranno fruire, per la sua intera durata e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Potranno esercitare l’opzione anche le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, che non risiedono nel territorio dello Stato ma solo a condizione di essere residenti in Paesi:

  • Con cui sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • Con cui lo scambio di informazioni sia effettivo.

Dunque coloro che svolgono, direttamente o attraverso società ed enti esterni (non dello stesso gruppo), attività volte alla creazione o allo sviluppo degli intangibili agevolati, potranno, ogni 100 euro spesi, dedurne 190. Il beneficio complessivo si traduce in un minor pagamento di imposte di 25,11 euro che si aggiunge a quello ottenuto già oggi per con la deduzione del costo in bilancio (27,9).

Coloro che aderiscono al regime delle super-deduzioni (che è vincolante per cinque esercizi ed è rinnovabile) dovranno rinunciare al tax credit ricerca e sviluppo (legge 160/2019) con riferimento ai medesimi costi a deduzione maggiorata.

Il regime della super-deduzione 90% consente la predisposizione di una apposita documentazione (su standard dettati dall’agenzia delle Entrate), il cui possesso deve essere comunicato nel modello Redditi.

Al fine di non rinnovare le criticità della prima versione del credito di imposta R&S (che hanno portato alla sanatoria introdotta dal decreto in esame), l’Agenzia dovrà indicare nei provvedimenti attuativi le caratteristiche che dovranno possedere la spese per rientrare nel nuovo regime.

Il decreto fiscale: cosa è previsto.

Nello specifico ,viene disposta una maggiorazione del 90%, sia ai fini delle imposte sui redditi che IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. La condizione di fondo è che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.

I soggetti che esercitano l’opzione dovranno dunque svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche tramite contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che appartengono allo stesso gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei suddetti beni.

Quali sono i vantaggi.

L’esercizio dell’opzione per il nuovo Patent box sarà definito da un provvedimento delle Entrate, ma è già chiaro che i soggetti che volessero beneficiare della super-deducibilità dei costi ai fini fiscali avranno tutto l’interesse a indicare le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione del 90% tramite un idoneo fascicolo documentale predisposto secondo quanto previsto sempre da un provvedimento delle Entrate.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate predisporrà un idoneo fascicolo documentale in cui i soggetti che volessero beneficiare della super-deducibilità dei costi ai fini fiscali indicheranno le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione del 90%.

Verrà predisposta tale documentazione in quanto, in caso di ripresa fiscale della maxi-deducibilità e, quindi, di una maggiore imposta dovuta (o una differenza del credito spettante), la sanzione per infedele dichiarazione non sarà applicata. Tuttavia, questo avverrà solo qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione della cui predisposizione deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione (cd. “penalty protection”).

Sarà invece ordinariamente applicata la citata sanzioneex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, in caso di assenza della comunicazione che documenti il possesso di tale documentazione, in caso di rettifica della maggiorazione.

Quali sono i soggetti che potranno optare per il nuovo regime?

Le nuove regole si applicheranno solo alle opzioni esercitate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale.

Da quella data sono abrogate le disposizioni del pregresso regime agevolativo, ex art. 1, commi da 37 a 45, legge n. 190/2014 e quelle dell’art. 4, D.L. n. 34/2019 (che dal 2019 aveva introdotto la possibilità, in alternativa al ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile).

Potranno scegliere, in alternativa al regime già opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione, i soggetti optanti alla disciplina della legge n. 190/2014 in data antecedente a quella di entrata in vigore della novella normativa.

Non potranno invece aderire al nuovo regime agevolativo coloro che avessero presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate, ex art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 (ovvero presentato istanza di rinnovo) e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, nonché quei soggetti che abbiano aderito alla citata procedura di determinazione diretta, ex art. 4, D.L. n. 34/2019.

Dovranno comunicare, sempre tramite modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa, quei soggetti che abbiano presentato istanza di ruling, ex art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973 (ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto) e che non avendo ancora firmato un accordo vogliano aderire al nuovo regime agevolativo.

Inoltre, non potranno fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, quei i soggetti che esercitano la nuova opzione per il Patent box e in relazione ai medesimi costi, per esplicita previsione normativa.

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