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Decreto Milleproroghe: novità nel campo delle agevolazioni.

Decreto Milleproroghe: novità nel campo delle agevolazioni.

Vediamo cosa cambia.

Bonus psicologo.

10 milioni di euro: è a quanto ammonta il cosiddetto bonus psicologo. Potranno beneficiare del contributo le persone fisiche con ISEE non superiore a 50 mila euro a fronte delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti.

L’importo massimo del contributo è di 600 euro a persona, parametrabile alle diverse fasce ISEE per sostenere le persone con ISEE più basso.
Decreto ministeriale stabilirà le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione.

Fondo garanzia PMI.

Con il comma 4-bis dell’articolo 3 si interviene sul comma 55 della legge di bilancio 2022, il quale dispone, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo di garanzia.

La nuova disposizione prevede che:

  • Per i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantite dal Fondo nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;
  • Per i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio.

Prestiti fino a 30.000 euro.

Novità anche i piccoli prestiti fino a 30 mila euro.

Per questi finanziamenti il cui inizio del rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, può essere prolungato tale termine, per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti.

Bonus investimenti.

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 anche il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo).

Dunque, per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:

  • Per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • Per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Per i nuovi investimenti, non “prenotati” entro il 31 dicembre 2021, effettuati nel 2022, invece, l’aliquota agevolativa sarà pari a:

  • Per i beni materiali e immateriali: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • Per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Spese per visti e asseverazione.

Per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono detraibili anche le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. per l’esercizio dell’opzione sconto in fattura o per la cessione del credito.

Incentivi per impianti a biogas.

Gli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) sono stati prorogati dal 2021 al 2022, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

Bonus cuochi professionisti.

La validità del credito d’imposta per i cuochi professionisti è stata prorogata al 31 dicembre 2022.

Il beneficio si applica non più nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (Temporary Framework) ma del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Bonus terme.

Quanto alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali, è stato disposto che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso dell’importo corrispondente al valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

Rimborsi viaggi.

Viene esteso di 6 mesi – da 24 a 30 mesi – dalla data di emissione, il periodo di validità dei voucher emessi da strutture ricettive a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

Contributi editoria.

Slitta a 72 mesi (da 60) il differimento dell’entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l’editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

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