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Decreto PNRR: in arrivo per il settore turistico un mix di aiuti.

Decreto PNRR: di cosa si tratta.

Il 27 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto pnrr, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In arrivo c’è un un pacchetto articolato di misure di aiuto in favore del settore turistico.

Si va da un credito di imposta dell’80%, cumulabile con un contributo a fondo perduto, un credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator e la creazione di una sezione dedicata del Fondo di garanzia.

Il decreto istituisce inoltre un Fondo rotativo tramite il quale verranno riconosciuti contributi a fondo perduto a favore di interventi di innovazione digitale, riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale.

Cosa prevede il mix di misure contenuto nel Decreto PNRR.

  • Credito di imposta dell’80% cumulabile con un contributo a fondo perduto;
  • Creazione di una sezione speciale del fondo di garanzia delle PMI;
  • Credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator;
  • Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

L’importo complessivo delle risorse messe a disposizione del settore turistico ammonta a più di 1,7 miliardi.

Credito d’imposta e contributo a fondo perduto.

Quanto alle singole agevolazioni, il decreto prevede un credito d’imposta pari all’80% e un contributo a fondo perduto per le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Il budget complessivo a disposizione per le due agevolazioni è di 500 milioni di euro.

I due incentivi saranno in vigore dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024. Gli stessi sono riconosciuti in relazione a:

  • Interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2021 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione) funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
  • Realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • Spese per la digitalizzazione.

Il credito d’imposta dell’80% sarà concesso per gli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e per quelli avviati e non ancora conclusi prima di tale data.

Per gli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno applicate le disposizioni di cui all’art. 10, D.L. n. 83/2014 e all’art. 79, D.L. n. 104/2020, nonché il D.M. 20 dicembre 2017, n. 598, per le quali è previsto un credito d’imposta pari al 65% per le spese di ristrutturazione per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.

L’importo massimo per cui è concesso il contributo a fondo perduto – fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta – è di 40.000 euro, incrementabile:

  • Fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;
  • Fino ad ulteriori 20.000 euro, nel caso di imprese o società composte in prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni;
  • Fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il limite di importo massimo del contributo a fondo perduto è di 100.000 euro che, comunque, non potrà superare il 50% dei costi dell’investimento.

In relazione ai medesimi interventi agevolati, il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto non possono eccedere l’importo dei costi sostenuti e non possono essere cumulati con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Il credito d’imposta potrà:

  • Essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nel rispetto dei limiti generali alle compensazioni, ripartito in quote costanti in ciascun periodo d’imposta e potrà essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro i 3 periodi di imposta successivi;
  • Essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

I beneficiari del credito di imposta e del contributo a fondo perduto dovranno presentare domanda in via telematica, tramite modalità che saranno stabilite dal Ministero del Turismo tramite decreto.

Gli incentivi saranno erogati, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Fondo di garanzia PMI: la sezione speciale.

Da decreto, è prevista la costituzione di una Sezione Speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI dedicata alle imprese turistiche, alle quali sono destinati 358 milioni di euro.

Le garanzie saranno rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale.

La sezione prevede alcune condizioni:

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  • Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
  • Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
  • La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione.

Fondo rotativo imprese: di cosa si tratta.

Il decreto ha inoltre previsto un Fondo rotativo imprese, di 180 milioni di euro, tramite il quale concedere contributi diretti alla spesa pari al 35% dei costi sostenuti a favore di interventi di sostenibilità ambientale, innovazione digitale e riqualificazione energetica. L’importo degli interventi non dovrà essere inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Gli incentivi sono alternativi al credito di imposta dell’80% e al contributo a fondo perduto e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Il decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi.

Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Il decreto istituisce, infine, un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 98 milioni di euro.

Il bonus verrà riconosciuto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024.

L’incentivo sarà pari al 50% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

L’importo massimo complessivo cumulato dovrà essere di 25.000 euro.

Il credito di imposta:

  • Sarà utilizzabile per interventi realizzati e spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • Entro il costo dell’investimento, anche considerando altri incentivi percepiti in relazione al medesimo intervento;
  • Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Il Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità applicative.

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