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Decreto Sostegni ter: bonus rimanenze e locazioni e limiti alla cessione dei crediti.

Decreto Sostegni ter: bonus rimanenze e locazioni e limiti alla cessione dei crediti.

Il Decreto Sostegni Ter, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022, non contiene solo una nuova tornata di ristori, ma interviene su alcune disposizioni fiscali tra cui:

  • Sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali e IVA di gennaio per sale da ballo e discoteche, con appuntamento alla cassa rimandato al 16 settembre 2022;
  • Estensione dei bonus per le rimanenze del settore tessile e della moda al periodo d’imposta 2021;
  • Bonus locazioni valido anche per i canoni di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L’obiettivo è duplice: da un lato si punta ad attenuare il carico fiscale che grava su quelle attività che più di tutte stanno pagando il prezzo della crisi economica causata dalla pandemia; dall’altro, si cerca di potenziare ed estendere strumenti agevolativi anche ad altri settori, come quello della moda e del tessile.

Non mancano però alcune disposizioni anti frode sui bonus fiscali, specialmente quelli legati alla cessione delle detrazioni edilizie o allo sconto in fattura.

Le norme che approfondiremo sono ancora in bozza, seppur già licenziate dal Consiglio dei ministri e dovranno, quindi, essere confermate nel testo del decreto che sarà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Decreto sostegni Ter: Sospensione versamenti attività sospese.

La prima misura interessa sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Con il decreto approvato, si stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, sono sospesi:

  1. I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 8art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  2. I termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.

Decreto sostegni Ter: Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo.

Il Decreto Sostegni Ter prevede interventi sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.

L’agevolazione nella sua ultima proroga contenuta nel decreto Sostegni bis (D.L. n.73/2021) era stata estesa anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Il Consiglio dei Ministri, salvo smentite, ripropone tramite decreto il bonus per le imprese del settore turistico, con le stesse modalità e condizioni applicate in precedenza, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Il credito d’imposta dunque:

  • Spetta a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
  • Si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Gli operatori economici interessati, dunque, sono tenuti alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate che ne attesti il loro possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli aiuti di Stato.

Decreto sostegni Ter: Bonus per il settore tessile e della moda.

Per ciò che riguarda il bonus riservato all’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) dovrebbe essere esteso anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il contributo, sarà erogato nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 2020.

La norma originaria (art. 48-bis D.L. n.34/2020) ha previsto la fruizione di tale contributo solo per il 2020.

Nello specifico, il nuovo decreto dovrebbe estendere il bonus per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria e che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72

I fondi destinati all’agevolazione passano, per l’anno 2022, da 150 milioni di euro a 250 milioni di euro.

Altre novità e agevolazioni del Decreto Sostegni Ter.

Il Decreto Sostegni Ter cerca di intervenire anche su ulteriori aspetti prevedendo esenzioni e agevolazioni per i settori maggiormente in difficoltà.

Tra questi vanno ricordati:

  • L’estensione fino al 30 giugno 2022 dell’esonero dal versamento del Canone Patrimoniale Unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;
  • La possibilità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, di fruire del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
  • Il credito d’imposta per la Transizione 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con apposti decreto ministeriale, viene riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Decreto sostegni Ter: Divieto di ulteriori cessioni dei bonus fiscali.

Da segnalare, infine, l’introduzione di una novità in merito alla cessione dei crediti fiscali.

Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto non sarà possibile cedere più volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (art. 121 D.L. n. 34/2020) né quelli relativi ai bonus anti Covid (art. 122 D.L. n. 34/2020).

Ugualmente per lo sconto in fattura: potrà essere ceduto, senza facoltà di successiva cessione, all’impresa che fa i lavori, ad altri intermediari o agli istituti di credito.

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