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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Ucraina

Novità fiscali del decreto Ucraina

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Ucraina in ambito fiscale ritroviamo:

  • Bonus carburante ai dipendenti (art. 2) – Estensione a tutti i datori di lavoro privati (quindi anche ai professionisti e agli studi professionali), della possibilità, inizialmente esclusivamente alle aziende private, di cedere ai propri dipendenti a qualsiasi titolo buoni benzina o titoli analoghi, i quali, per l’anno 2022, nel limite di 200 euro per lavoratore, non sono imponibili ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR;
  • Credito di imposta rimanenze di magazzino (articolo 10-sexies). L’agevolazione è ora utilizzabile, esclusivamente in compensazione, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione. Prima della modifica, invece, il credito di imposta poteva essere compensato nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • Sospensione fino al 16 novembre 2022 per i gestori di teatri e sale da concerto dei versamenti fiscali dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (articolo 22-bis);
  • Proroga a 60 giorni del termine per il pagamento degli avvisi bonari notificati fino al 31 agosto 2022 (articolo 37-quater).

Credito d’imposta

I vari crediti d’imposta previsti non sono stati modificati, al momento di conversione del decreto in legge.

Pertanto, con il Decreto ucraina è stato confermato il credito d’imposta alle imprese turistico ricettive nella misura del 50% dell’importo dell’IMU versato a titolo di seconda rata per l’anno 2021.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto purchè sussistano le seguenti condizioni:

  • I relativi proprietari devono essere anche gestori delle attività esercitate;
  • I soggetti indicati devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Per i crediti di imposta alle imprese non energivore, gasivore e non gasivorele correzioni non derivano dalla legge di conversione, ma dal decreto Aiuti (art. 2, D.L. n. 50/2022), che ha aumentato:

  • Dal 20 al 25% il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese NON gasivore;
  • Dal 20% al 25% il bonus per il gas naturale acquistato dalle imprese gasivore;
  • Dal 12 al 15% il bonus per l’energia elettrica acquistata dalle imprese NON energivore.

Il credito d’imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività non ha subito modifiche.

Superbonus 110% e bonus edilizi minori

Una nuova condizione è stata introdotta dall’articolo 10bis. Infatti il Decreto Ucraina prevede che per avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi che danno diritto al superbonus del 110% e a quelli in riferimento ai quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo.

All’articolo 23-bis viene messa in luce la disposizione che, a partire dai lavori avviati dopo il 27 maggio 2022, subordina il riconoscimento di determinati benefici fiscali (superbonus, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sanificazione degli ambienti di lavoro, sconto sul corrispettivo o cessione del credito, bonus mobili, bonus verde, bonus facciate) all’indicazione, nell’atto di affidamento degli interventi, che gli stessi siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, dato da riportare anche nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti.

Questa condizione del Decreto Ucraina si applica alle opere di importo complessivamente superiore a 70 mila euro, fermo restando che l’obbligo riguarda esclusivamente i lavori edili.

Novità in materia di lavoro

Con il Decreto Ucraina sono confermate invece le disposizioni relative:

  • Alle misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (articolo 11);
  • Alla decontribuzione per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi (articolo 12).

Garanzie fondo PMI

Con il Decreto Aiuti entra in vigore anche la proroga del periodo di preammortamento per i prestiti garantiti dal Fondo PMI:

  • Di importo non superiore a 30.000 euro: il rimborso della quota capitale non potrà iniziare prima di 30 mesi (invece di 24 mesi);
  • Di importo superiore a 25.000 euro: per i finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l’anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.
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