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Con la circolare 47 del 28 marzo 2020 l’INPS fornisce le attese regole per la fruizione degli ammortizzatori straordinari messi in campo per l’emergenza Coronavirus che sta bloccando tutto il mondo produttivo . Il documento riepiloga le misure previste dagli articoli da 19 a 22 del Decreto legge Cura Italia n. 18 2020 che riguardano:

  1. Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020
  2. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
  3. Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
  4. Assegno ordinario dei Fondi bilaterali
  5. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole
  6. Cassa integrazione in deroga
  7. Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

Per quanto riguarda in particolare sugli aspetti relativi alla Cassa integrazione in deroga : le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere la misura solamente ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trova applicazione la cassa integrazione ordinaria ( ad esempio e aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)o

Si specifica che questa prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9., per il quale restano valide le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 38/2020, ai paragrafi D ed E.

I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali. La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico.

Sono interessati solo i lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, compresi i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020 (v. circolare INPS n. 41 del 2006 ) e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

Come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non pregiudica l’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019). La prestazione viene concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti e raccolgono le domande .

Si ricorda che il trattamento è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 24 marzo 2020 (Allegato n. 3), è stato assegnato e ripartito l’importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse, Il decreto prevede che le Regioni di cui all’articolo 17, del decreto-legge n. 9/2020, nello specifico Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime procedure. Le suddette Regioni, conseguentemente, possono trasmettere provvedimenti concessori, fino a tredici settimane, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito.

Queste le risorse complessivamente disponibili e i periodi massimi di erogazione della cassa in deroga:

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Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate

Nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, sarà il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, a effettuare l’istruttoria e, a d emanare provvedimento di concessione con decreto

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

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