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L’art. 222 comma 2 del DL 34/2020 (DL “Rilancio”) riconosce un esonero contributivo straordinario per i contributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 dalle aziende appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

La misura è stata poi attuata con la pubblicazione del DM 15 settembre 2020 e del DM 10 dicembre 2020.

In merito a tale misura è intervenuto l’INPS con la circ. n. 57/2021, fornendo indicazioni e istruzioni di carattere operativo.

In particolare, per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento, utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

In caso di esito favorevole dell’istanza, precisa l’INPS, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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