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Contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro –  Domande entro il 30 settembre

UNA MISURA PER IL CENTRO ITALIA COLPITO

9 maggio 2020 10 milioni di euro stanziati dall’Ordinanza n. 98, attraverso la quale sono stati destinati altri 20 milioni alle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 nei cantieri del terremoto.

La misura è rivolta ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Le imprese residenti nel cratere del sisma 2016 hanno tempo fino alle ore 19:00 del 30 settembre 2020 per presentare la domanda allo scopo di ottenere contributi a fondo perduto destinati al sostegno di investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

CHI PUÒ ACCEDERE ALL’INCENTIVO?

Vengono ammessi al contributo gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva, in particolare:

  1. rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
  2. messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.

Per quanto riguarda i lavori che rientrano un riepilogo:

  • Componenti non strutturali 
  • Impianti le tamponature
  • Partizioni interne
  • Scaffalature
  • Silos di stoccaggio 
  • Ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilità possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

Gli incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono accessibili alle imprese operanti in tutti i settori di attività economica Ateco 2007 residenti nel cratere, e che non hanno avuto danni dal sisma, per interventi di messa in sicurezza degli immobili e degli impianti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori. Ciò seguendo questi requisiti: 

  • nel caso di impresa iscritta nel Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni indicati;    
  • nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operante ed esercitare l’attività in uno dei Comuni del cratere, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
  • non essere in liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
  • non essere incorse nell’applicazione di sanzione interdittiva;
  • non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione;
  • non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste;
  • non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”);
  • non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà;
  • in caso di delocalizzazione dell’attività, l’impresa deve aver effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni del cratere sismico.

PESO DELL’INCENTIVO

Contributo fino all’80% –  della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria. 

Il contributo non può in ogni caso superare l’importo di complessivi € 100.000,00 per ciascun beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili o nel caso di presentazione di domande riguardanti più interventi. Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamenti UE n. 1407/2013 e 1408/2013)

Le domande vanno presentate attraverso il portale internet di Invitalia, individuando il bando nella sezione incentivi, dopo essersi prima registrati ai servizi online di Invitalia per ottenere il rilascio delle credenziali di accesso.

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

L’erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

  •  in un’unica soluzione, ad intervento già effettuato, qualora le spese relative all’intervento siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • in due soluzioni per interventi in corso di realizzazione con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell’intervento; con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa interamente quietanzata.

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