Iperammortamento 2026: il plafond di investimento si applica su base annuale e non sull’intero triennio
L’Iperammortamento 2026 riceve un chiarimento atteso da mesi. La Relazione tecnica al DL 38/2026, il cosiddetto decreto fiscale, ha sciolto il nodo relativo al calcolo degli scaglioni di investimento previsti dalla Legge di Bilancio 2026, confermando che i limiti delle tre fasce di maggiorazione si riferiscono alla singola annualità e non all’intero arco temporale di vigenza della misura. Un’indicazione che amplia sensibilmente il vantaggio fiscale per le imprese che programmano investimenti distribuiti su più esercizi, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il ritorno dell’iperammortamento nella Legge di Bilancio 2026
Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025), il legislatore ha scelto di abbandonare il meccanismo del credito d’imposta che aveva caratterizzato le stagioni di Transizione 4.0 e 5.0, reintroducendo la logica della variazione in diminuzione della base imponibile. L’agevolazione consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, riducendo l’imponibile fiscale lungo l’intera vita utile del bene. Si tratta di un cambio di paradigma significativo, che riporta al centro il meccanismo dell’ammortamento maggiorato, considerato più stabile e prevedibile rispetto alla dinamica dei crediti d’imposta.
I beni ammissibili comprendono beni strumentali materiali e immateriali nuovi, inclusi nei nuovi allegati IV e V della Legge di Bilancio, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione. L’elenco è stato aggiornato con l’inclusione di tecnologie legate all’intelligenza artificiale, all’automazione avanzata, alla cybersecurity OT/IT, ai sistemi di visione industriale, agli esoscheletri industriali e alle infrastrutture di calcolo per AI. Tra le novità più rilevanti, il software industriale 4.0 torna ad essere agevolabile, dopo l’esclusione che aveva caratterizzato il 2025. Per un quadro completo delle misure previste dalla manovra finanziaria, è possibile consultare l’approfondimento sulle novità della legge di bilancio 2026.
Le tre fasce di maggiorazione e il chiarimento sul plafond annuale
Il comma 427 della Legge di Bilancio individua tre fasce di maggiorazione del costo di acquisizione, strutturate in modo progressivamente decrescente al crescere dell’investimento: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni, e 50% per la porzione tra 10 e 20 milioni. La norma primaria, tuttavia, non specificava se tali soglie dovessero calcolarsi su base annuale oppure riferirsi all’intero arco temporale della misura, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La Relazione tecnica al DL 38/2026 ha ora dissipato ogni ambiguità, precisando che i limiti indicati sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente. Di conseguenza, ai fini della determinazione della maggiorazione applicabile, rilevano gli investimenti complessivi effettuati nel singolo anno, dunque separatamente per ciascun esercizio 2026, 2027 e 2028. Questa interpretazione risulta coerente con i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al credito d’imposta 4.0, contenuti nella circolare 17 maggio 2022 n. 14.
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L’impatto pratico per le imprese
Il chiarimento sul plafond annuale ha ripercussioni concrete sulla pianificazione degli investimenti. Un’impresa che nell’arco del triennio prevede di acquistare beni strumentali per un valore complessivo di 7 milioni di euro potrà beneficiare dell’aliquota di maggiorazione del 180% distribuendo gli acquisti su tre esercizi distinti, ciascuno al di sotto della soglia di 2,5 milioni. Se, al contrario, i plafond fossero stati calcolati sull’intero triennio, la stessa impresa avrebbe visto applicare aliquote decrescenti già a partire dal superamento della prima fascia.
Questa impostazione premia le imprese che adottano una strategia di investimento graduale e programmata, consentendo di massimizzare il beneficio fiscale attraverso una distribuzione temporale ragionata degli acquisti. La scelta del legislatore di ancorare i limiti all’anno solare offre inoltre maggiore flessibilità operativa, permettendo alle aziende di adattare i piani di investimento alle condizioni di mercato e alla propria capacità finanziaria.
L’eliminazione del vincolo di produzione europea
La Relazione tecnica al decreto fiscale non si limita al chiarimento sui plafond. Il DL 38/2026, entrato in vigore il 29 marzo, ha eliminato il vincolo che limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La modifica, che interviene sopprimendo il relativo riferimento nell’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, si applica con effetto retroattivo a tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Le imprese possono ora acquisire beni strumentali 4.0 a prescindere dal luogo di produzione, ampliando significativamente la platea dei fornitori e delle tecnologie accessibili.
Resta tuttavia confermata un’eccezione per gli impianti fotovoltaici. I moduli destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia solare devono continuare a rispettare il requisito di iscrizione nel Registro ENEA, con riferimento ai moduli di tipo B (celle prodotte in UE con efficienza minima del 23,5%) o di tipo C (celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem, prodotte in UE con efficienza minima del 24%). Per le imprese interessate alle procedure in materia di beni strumentali e transizione digitale, è utile consultare l’approfondimento su procedure e scadenze per Transizione 4.0.
La procedura GSE e il decreto attuativo atteso
L’accesso all’iperammortamento richiede tre comunicazioni telematiche obbligatorie tramite la piattaforma del GSE. La prima, di carattere preventivo, raccoglie i dati identificativi dell’impresa e la tipologia degli investimenti previsti. La seconda, di conferma, va trasmessa entro 60 giorni dall’esito positivo della fase iniziale, corredandola della prova di pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene. La terza comunicazione, di completamento, va inviata entro il 15 novembre 2028 con la documentazione finale sugli investimenti realizzati.
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Il decreto attuativo di competenza del MIMIT e del MEF, che deve definire nel dettaglio i termini operativi della piattaforma e i modelli standardizzati per le comunicazioni, risulta ancora in fase di definizione. Il Viceministro Leo ha promesso tempi brevi per la sua emanazione, ma ad oggi i moduli per le comunicazioni non sono ancora stati approvati. Le imprese possono comunque avviare gli investimenti, fermo restando che la formalizzazione delle istanze dovrà attendere la piena operatività della piattaforma.
Aggiornamento: il decreto attuativo è stato firmato dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio. La piattaforma del GSE è aperta dal 12 giugno per le comunicazioni preventive e dal 21 luglio per quelle di conferma. Requisiti, comunicazioni e scadenze sono nella nostra guida all’Iperammortamento.
Il quadro complessivo delle risorse per l’iperammortamento
La Legge di Bilancio 2026 aveva stanziato 8,3 miliardi di euro per il nuovo iperammortamento nel triennio 2026-2028. Il Decreto Fiscale ha poi aggiunto ulteriori 1,4 miliardi di euro, portando la dotazione complessiva a 9,7 miliardi, risorse necessarie anche a finanziare la rimozione del vincolo di produzione europea. Sommando le coperture destinate a Transizione 5.0, il pacchetto complessivo per gli investimenti produttivi delle imprese italiane supera ampiamente i 13 miliardi di euro.
Il ritorno all’iperammortamento segna un cambio di passo nella politica industriale italiana, con l’obiettivo di offrire alle imprese uno strumento più prevedibile e meno esposto ai rischi di esaurimento fondi che avevano caratterizzato le recenti stagioni dei crediti d’imposta. La combinazione tra plafond annuali, eliminazione dei vincoli geografici e aggiornamento dell’elenco dei beni ammissibili configura un incentivo di ampia portata, calibrato sulle esigenze di un tessuto produttivo chiamato ad accelerare la propria trasformazione tecnologica. Per le imprese che cercano ulteriori opportunità di finanziamento, è disponibile una panoramica aggiornata sui finanziamenti a fondo perduto attivi nel 2026.
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Fonte: Relazione tecnica al DL 38/2026 | Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427-436)
Martina Moretti
Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.
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