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LEGGE DI BILANCIO 2021 IN GAZZETTA UFFICIALE 

L’anno nuovo porta con sé tante novità tra cui l’approdo in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Tanto per aprire nuovi orizzonti in fatto di fisco, lavoro e finanziamento. Per citare alcuni esempi la legge mette in campo misure come l’esonero per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa o la nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite IVA. Allo stesso modo si riduce l’IVA per il cibo d’asporto o l’esenzione della prima rata IMU 2021 di immobili in cui si svolgono attività dei settori turismo, alberghiero e spettacolo.

Una legge, quindi, capace di offrire un ampia gamma di interventi in materia di lavoro, fisco e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese.

MANOVRE PER IL LAVORO

Tra le diverse misure adottate ricordiamo di seguito alcune di interesse per le aziende:

Lavoro dipendente

Stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Giovani under 35 e lavoratrici: sgravi assunzioni

Viene modificata la precedente disciplina sull’assunzione degli under 35. Si prevede che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano nei 6 mesi precedenti la legge e nei 9 successivi alla legge proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per quanto riguarda l’assunzione di donne con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato effettuate nel 2021 e nel 2022 vi è un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Proroga alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Legge di Bilancio: decontribuzione Sud

Esonero contributivo parziale per datori di lavoro nel settore privato delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

  •  al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
  •  al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  •  al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
  • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Proroga CIG Covid

I commi 299-303, 305-308 e 312-314 prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

  •  il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
  •  il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  •  dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  •  in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  •  nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Contratto di espansione interprofessionale

Il comma 349 – intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 – proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

I commi 386 a 401 disciplinano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

La domanda per accedere all’indennità deve presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Per poter presentare domanda, occorre:

  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso il reddito registrato nell’anno precedente la richiesta deve essere inferiore al 50% e non superiore a 8.145 euro;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
  • aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (rivalutato annualmente);
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

Lavoratori fragili

Con i commi da 481 a 484 si estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Inoltre, è stato disposto che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

NOVITÀ FISCALI NELLA LEGGE DI BILANCIO

Esenzione IRPEF redditi agrari

Il comma 38 – intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 – proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

IVA agevolata su take away e delivery

Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Imposta registro minima terreni agricoli

Con il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

Tassazione dei ristorni

Il comma 42 – di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 – prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

 

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:

–       famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

–       prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

–       ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

–       arte, attività e beni culturali.

Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati

Il comma 50 – di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 – consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.

Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Incentivi operazioni aggregazione aziendale

Nella Legge di Bilancio 2021 èi processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.

In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.

L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo nella Legge di Bilancio 2021

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

–       stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

–       immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;

–       immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;

–       discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Bonus locazioni

Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.

Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Plastic e sugar tax

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021.

Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

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