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La Nuova Marcora è pronta ad entrare in azione. Stiamo parlando del decreto direttoriale del Mise, nato per appoggiare lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, riprendendo i temi delle agevolazioni previste con la legge 49/1985, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili.

NUOVA MARCORA: QUALI COOPERATIVE POSSONO PARTECIPARE

Il decreto direttoriale in attesa di pubblicazione ricorda innanzitutto che sono destinatarie delle misure le cooperative, operanti in ogni settore di attività:

  • società che non rientrano tra le imprese in difficoltà
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali
  • iscritte nel Registro delle imprese;

Sono invece escluse dalla Nuova Marcora la cooperative che:

  • abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.

LE INZIATIVE FINANZIABILI O MENO

Le cooperative ammesse alla Nuova Marcora potranno presentare richiesta di finanziamento a valere sulle seguenti iniziative:

• Realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie;

• Esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell’attività d’impresa.

Per le iniziative di investimento, il decreto esplicita che sono escluse le spese:

  • per investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, o le spese effettuate mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano» e quelle relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500 euro;
  •  di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
  • per beni relativi all’attività di rappresentanza;
  • relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’attività di impresa di cui al programma di spesa;
  • e. relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;
  • relative a commesse interne;
  • relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni

ESIGENZE DI LIQUIDITÀ NUOVA MARCORA

Di contro, per i finanziamenti connessi a esigenze di liquidità, sono ammissibili i programmi:

  • connessi alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie e che devono essere completati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
  • di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di 12 mesi.

 

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