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Arrivano 90 milioni di euro per ZFU Sisma Centro Italia. A partire dal 20 maggio e fino al 16 giugno 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere le agevolazioni in favore delle imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana (ZFU), istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, che sono stati colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016.

Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono pari a circa 90 milioni di euro.

E’ quanto prevede la circolare pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico, che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dal decreto Agosto del 2020.

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI ZFU SISMA CENTRO ITALIA

Il presente avviso riconosce agevolazioni fiscali e contributive alle imprese ubicate nella zona franca urbana (ZFU) comprendente il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

L’elenco dei comuni rientranti nella zona franca urbana è riportato in Allegato.

  • I soggetti interessati possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive:
  • esenzione dalle imposte sui redditi;
  • esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esenzione dall’imposta municipale propria;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

MISURA A : Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti la cui sede principale o unità locale ricada all’interno di uno dei Comuni compresi nella zona franca urbana (Allegato 2 del D.L. 189/2016), nello specifico:

  • le imprese di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui alla sezione “ATTIVITA’ FINANZIABILI”;
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla sezione “ATTIVITA’ FINANZIABILI”, lettera d).

 

MISURA B: Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di imprese familiari o di imprese individuali che svolgono l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata nei Comuni di cui agli Allegati numeri 1 e 2 del D.L. 189/2016, che:

  • non abbiano già ottenuto le agevolazioni di cui all’art. 46 del D.L. 50/2017,

ovvero

  • intendano integrare l’agevolazione già ottenuta ai sensi del richiamato articolo, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 746, della Legge di bilancio 2018.

Ai fini dell’accesso alla predetta agevolazione, le imprese familiari o individuali devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati.

 

SPESE AMMESSE ZFU

A) Esenzione dalle imposte sui redditi

E’ esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000,00 per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018).

Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze né le sopravvenienze attive e passive.

Parimenti non rilevano, ai fini della determinazione del reddito esente, i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

II limite di euro 100.000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva altresì il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte.
Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

B) Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive

Per ciascuno dei due periodi di imposta ammessi (2017 e 2018), dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.

C) Esenzione dall’imposta municipale propria

Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca urbana, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per ciascuno dei due periodi d’imposta ammessi (2017 e 2018).

D) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

Alle imprese è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede – ovvero, nelle sedi, in caso di soggetti “plurisede” – ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.

L’esonero è riconosciuto con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta ammessi (2017 e 2018).

L’esonero di cui alla presente lettera D) spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di lavoro autonomo.

 

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Vedi anche alla voce Sicurezza e misure straordinarie

 

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