Agenzia delle Entrate: approvato il nuovo modello per il riversamento crediti R&S
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la riapertura della procedura per il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) utilizzati indebitamente. Con un provvedimento del 19 maggio 2025, è stato approvato un nuovo modello con le relative istruzioni per accedere a questa sanatoria.
La possibilità di regolarizzazione riguarda i crediti maturati tra il 2015 e il 2019 che risultavano indebitamente utilizzati in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Questa riapertura è stata resa possibile dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025 all’articolo 5 del Dl 146/2021.
Quali importi sono interessati dal riversamento spontaneo crediti R&S
La procedura di riversamento crediti R&S è finalizzata a sanare gli importi del credito d’imposta che sono stati indebitamente fruiti per diverse ragioni. Rientrano in questa casistica le somme utilizzate per attività che non sono qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri normativi vigenti o che non erano ammissibili al credito ai sensi del comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013.
Sono altresì oggetto di regolarizzazione le spese, anche se legate ad attività ammissibili, calcolate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità. Nonché l’errata determinazione della media storica di riferimento utilizzata per il calcolo del credito.
Limitazioni e divieti per il riversamento spontaneo dei crediti R&S
Non è possibile avvalersi di questa procedura per il riversamento di crediti d’imposta che siano stati già recuperati dall’amministrazione finanziaria con atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Dl 146/2021 (22 ottobre 2021). Sono escluse dalla sanatoria anche le situazioni in cui si riscontrino condotte fraudolente, come simulazioni, false rappresentazioni della realtà o l’uso di documentazione falsa, finalizzate alla fruizione del credito.
Modalità di presentazione del riversamento dei crediti R&S
I contribuenti interessati ad aderire alla procedura devono presentare il nuovo modello di domanda entro la scadenza del 3 giugno 2025. La presentazione avviene esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
In attesa che i servizi telematici siano pienamente operativi, è prevista la possibilità di inviare il modello via Posta Elettronica Certificata (Pec) alla direzione provinciale competente. Nella domanda è obbligatorio segnalare l’esistenza di eventuali contenziosi in corso e dichiarare la rinuncia a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in fase di definizione relativi ai crediti oggetto della sanatoria.
L’Agenzia rilascerà una ricevuta telematica che conferma la ricezione della domanda entro circa cinque giorni lavorativi. In caso di scarto del file, il contribuente riceverà una comunicazione e potrà presentare nuovamente la domanda entro i successivi cinque giorni.
Perfezionamento e versamento dei crediti
La procedura si considera perfezionata con il pagamento dell’importo dovuto, che corrisponde alla somma del credito d’imposta utilizzato indebitamente. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, senza alcuna possibilità di utilizzare la compensazione con altri crediti o debiti. Questo significa che il pagamento per il riversamento crediti R&S deve avvenire tramite flusso finanziario effettivo. Il contribuente può scegliere di pagare l’intero importo in unica soluzione o optare per la rateizzazione.
Il pagamento, sia esso dell’intera somma o della prima rata, deve avvenire entro il termine ultimo del 3 giugno 2025. La rateizzazione prevede il pagamento in tre rate di pari importo, con scadenze fissate al 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.
L’eventuale mancato pagamento di una delle rate determina l’inefficacia della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione delle sanzioni e degli interessi ordinariamente previsti. Se l’atto impositivo oggetto dell’istanza è diventato definitivo prima della presentazione della domanda, il riversamento deve coprire l’intero ammontare del credito utilizzato. Le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche del decreto-legge n. 25/2025 sono comunque considerate valide.
Chi aveva già aderito alla procedura precedente ma non aveva completato i pagamenti entro la scadenza del 16 dicembre 2024 potrà ora regolarizzare la propria posizione attenendosi alle nuove scadenze e opzioni di versamento stabilite dal Dl n. 25/2025.
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Simone Gardinale
Simone ricopre il ruolo di Specialista Schede Tecniche presso l'Ufficio Tecnico di Golden Group. Dopo una laurea in Scienze Politiche - Relazioni Internazionali, ha lavorato per oltre 10 anni in ambito amministrativo, gestendo pratiche per aziende di medie e grandi dimensioni. Dal 2022 è parte dell'Ufficio Tecnico di Golden Group e si occupa del monitoraggio e dello studio delle normative camerali, regionali, nazionali ed europee e della redazione delle schede tecniche. Collabora inoltre con il team di redattori del blog aziendale.
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