Scadenza del GBER: cosa succedere alle domande di incentivo tra il 2026 e il 2027

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Il GBER, il Regolamento Generale di Esenzione per categoria che disciplina numerosi aiuti alle imprese, attualmente in vigore è in fase di scadenza. Si applicherà fino al 31 dicembre 2026, per lasciare il posto ad una nuova regolamentazione.

L’impatto sarà forte e trasversale nel mondo delle imprese. Il passaggio al nuovo quadro europeo interessa infatti tutte le imprese che si stanno preparando ad un investimento, ma anche chi ha già una domanda in istruttoria. In questi casi, orientarsi è complesso, anche perché di prassi in questi scenari viene applicato un regime transitorio, proprio per agevolare chi ha procedure in corso. Per individuare le condizioni applicabili occorre considerare il momento in cui nasce il diritto all’agevolazione, insieme alla disciplina transitoria.

Il punto di partenza è distinguere domanda, concessione ed erogazione. Sono fasi diverse, che possono cadere in anni differenti e che producono effetti differenti. La scadenza del regolamento di esenzione va letta attraverso questa sequenza: inviare la richiesta entro dicembre non basta, da solo, a stabilire tutte le regole del contributo che l’impresa riceverà.
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Perché il GBER conta per i bandi alle imprese

Il regolamento europeo n. 651/2014 individua categorie di aiuti che, quando rispettano le condizioni previste, possono essere concesse senza notifica preventiva alla Commissione. Questo consente alle amministrazioni di attivare strumenti di sostegno entro un quadro comune, che definisce requisiti e limiti per la compatibilità degli aiuti.

Per un’impresa il regolamento non coincide quindi con il singolo bando. La disciplina europea stabilisce il perimetro entro cui opera l’amministrazione; l’avviso traduce quel perimetro in condizioni concrete di accesso. Per valutare un incentivo servono entrambi i livelli: la base giuridica richiamata e le disposizioni della misura a cui si intende partecipare. Tra gli strumenti in esenzione rientra la Nuova Sabatini, compresa negli incentivi per i beni strumentali.

La scadenza acquista rilievo proprio perché molti investimenti hanno tempi più lunghi di una singola annualità. Un progetto può essere presentato nel 2026 e ricevere il provvedimento nel 2027, mentre il pagamento può arrivare successivamente. Il calendario aziendale deve tenere conto di questa distanza tra le diverse fasi.

La data di concessione e gli effetti sulla domanda

Il riferimento è la data di concessione dell’aiuto, cioè il momento in cui l’impresa acquisisce il diritto a riceverlo secondo la normativa nazionale applicabile. Non coincide necessariamente con la disponibilità del denaro sul conto corrente. Un pagamento successivo attua un diritto già attribuito e non identifica, per questo solo motivo, una nuova concessione.

La presentazione della domanda svolge invece una funzione legata all’effetto incentivante. La regola generale dell’articolo 6 richiede che la richiesta scritta preceda l’avvio dei lavori del progetto o dell’attività. Per questo, la sequenza tra domanda e impegni di investimento deve essere controllata prima di assumere decisioni che rendano irreversibile il progetto.

La conseguenza operativa è che una domanda inviata prima della fine del 2026 non equivale a un’agevolazione già concessa. Finché l’istruttoria è aperta, bisogna verificare quale quadro consentirà all’amministrazione di adottare il provvedimento. La concessione resta il passaggio determinante per collocare l’aiuto nel tempo.

Il periodo transitorio del GBER per i regimi esistenti

L’articolo 58, paragrafo 4, prevede in via generale sei mesi di transizione per i regimi di aiuto esentati al termine della validità del regolamento. Rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2026, questa previsione porta al 30 giugno 2027, ferma la verifica della disciplina specifica applicabile al regime interessato.

Il meccanismo riguarda il regime di aiuto. La sua funzione è consentire continuità giuridica agli strumenti esistenti durante il passaggio normativo. Non attribuisce alla singola impresa un diritto autonomo a ottenere il contributo e non risolve eventuali problemi relativi ai requisiti o alla valutazione della domanda.

Occorre inoltre separare la durata dell’esenzione dalla disponibilità delle risorse. Un bando può restare coperto sul piano normativo senza disporre di fondi ulteriori. Il periodo transitorio non incrementa la dotazione finanziaria e non modifica automaticamente le scadenze stabilite dall’amministrazione per accedere alla misura.

Per le pratiche che potrebbero arrivare a concessione nel primo semestre del 2027, la verifica deve quindi riguardare lo specifico bando: la sua permanenza in vigore, le condizioni del regime e l’applicabilità della transizione. La data del 30 giugno va utilizzata come riferimento normativo da verificare, senza trasformarla in una scadenza universale di tutti gli incentivi.
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Bandi esistenti e nuovi strumenti nel 2027

Un aiuto già concesso secondo la disciplina applicabile non diventa una nuova domanda perché cambia l’anno o arriva un nuovo regolamento. Per l’impresa resta centrale il provvedimento di concessione, insieme agli obblighi che accompagnano l’attuazione e la rendicontazione del progetto.

Diversa è la situazione dei nuovi strumenti che dovranno essere costruiti sul quadro successivo. L’amministrazione dovrà definire le condizioni del bando in coerenza con le regole applicabili. Questo può incidere sul calendario di attivazione, oltre che sulla struttura dell’intervento e sulle percentuali previste.

Nella programmazione degli investimenti è utile distinguere una misura esistente da un’apertura ancora attesa. La continuità del regolamento di esenzione e i tempi di pubblicazione di un nuovo avviso rispondono a problemi diversi. Un piano finanziario che dipenda da una futura apertura deve rendere visibile questa condizione ancora da realizzare.

Quali incentivi seguono una disciplina diversa

La scadenza del GBER non riguarda indistintamente ogni agevolazione concessa in regime di aiuto. Bisogna infatti ricordare che il regime de minimis dispone di una propria disciplina: il regolamento n. 2023/2831 si applica fino al 31 dicembre 2030. Le misure che vi fanno riferimento non condividono la medesima scadenza del regolamento generale di esenzione e quindi potranno essere gestite come di consueto sia nel 2026 che nel 2027.

La distinzione conta quando lo stesso investimento viene valutato rispetto a più strumenti: la finalità economica può essere simile, mentre la base giuridica e il calendario restano differenti. Il regime previsto dal bando va identificato prima di stabilire se la transizione europea interessa la domanda.
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La revisione europea e le regole ancora da definire

La Commissione ha svolto la consultazione sul nuovo regolamento dal 25 febbraio al 23 aprile 2026. Il percorso di revisione punta a semplificare la disciplina e ad adeguarla ai cambiamenti economici e tecnologici. Le proposte devono però essere tenute distinte dalle norme definitivamente adottate.

Per i progetti di ricerca e sviluppo, l’attenzione va alle intensità di aiuto e alla classificazione delle attività. Le percentuali di base attuali sono diverse per ricerca industriale e sviluppo sperimentale: rispettivamente 50% e 25%, con maggiorazioni ammesse alle condizioni stabilite dalla disciplina europea.

La bozza ufficiale consultabile mantiene le due categorie. Non è quindi corretto considerare già decisa la loro eliminazione. Il contenuto definitivo della riforma sarà il riferimento per verificare eventuali cambiamenti: una proposta non adottata non offre una base certa per ricalcolare il contributo atteso.

Come organizzare le pratiche nel passaggio normativo

Per una domanda in istruttoria, conviene ricostruire la finestra prevista per la concessione e verificare con l’amministrazione la base giuridica che sarà utilizzata. L’obiettivo è collegare il piano finanziario alle condizioni effettivamente applicabili, evitando di confondere una previsione temporale con un provvedimento già acquisito.

Per gli investimenti ancora da programmare, vanno considerate separatamente anche le misure fiscali generali. L’iperammortamento, ad esempio, non dipende dal calendario del GBER in quanto misura generale e lo stesso vale per diverse altre misure strutturali. La verifica della disciplina di ogni strumento precede quindi qualsiasi valutazione sull’impatto della scadenza europea.

Va infine conservata una documentazione ordinata della misura e dell’agevolazione. L’articolo 12 disciplina la conservazione dei registri degli aiuti per dieci anni, con decorrenza dalla concessione dell’aiuto ad hoc o dell’ultimo aiuto del regime. Per l’impresa, mantenere un fascicolo completo permette di ricostruire condizioni, date e obblighi anche dopo il cambiamento del quadro europeo.

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Fonti: Innovation Post; regolamento europeo n. 651/2014.


Martina Moretti

Martina è la content writer specializzata nel settore della finanza che cura il blog di Golden Group. Scrive dal 2015 di credito e finanza e si occupa oggi in particolare di finanza agevolata: contributi a fondo perduto, bandi europei e agevolazioni per le imprese, che traduce in contenuti chiari e affidabili per imprese e professionisti.

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