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ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Fino al 30 Giugno 2021 i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. 

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° Ottobre 2020

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro e per la riapertura in sicurezza a seguito dell’emergenza da COVID-19 è riconosciuto un credito d’imposta.

SPESE SOSTENUTE E MOLE DELLA MISURA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI

La misura è riconosciuta al pari del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

La misura è contenuta nel DL Rilancio, nello specifico nell’ Art. 120

BENEFICIARI

 Potranno usufruire del credito d’imposta:

  1.     Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico:
     si tratta dei seguenti soggetti, purché riconducibili all’elenco di cui all’allegato 1:

    • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; 
    • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
    • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato; 
    • persone fisiche e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo. 


    Conseguentemente, non rientrano tra i soggetti inclusi nella lettera a) coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi.

    Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi:
    i soggetti in regime forfetario;
    i soggetti in regime di vantaggio;
    gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale sia quelle che producono reddito d’impresa.

  2.     Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
    Riguardo questi soggetti, si intendono inclusi tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.

La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono, quindi, gli operatori con attività aperte al pubblico:

  • bar
  • ristoranti
  • alberghi
  • teatri e cinema.

SPESE AMMESSE IN ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, tra cui rientrano espressamente:

  1. Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica
  2. Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”). 

È necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui sopra siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working. 

 

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