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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 27 aprile 2022, ha approvato il modello e le relative istruzioni per la presentazione dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid. Tale documentazione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, entro il 30 giugno 2022. Inoltre le modalità di presentazione saranno esclusivamente in via telematica, attraverso il portale predisposto.

Un’importante precisazione riguarda le imprese che hanno ottenuto agevolazioni e contributi grazie al Decreto Rilancio e alle normative successive. Queste dovranno infatti comunicare, all’interno della dichiarazione sostitutiva, anche le informazione relative alle somme ricevute.

Beneficiari.

L’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid deve essere presentata da tutti le imprese beneficiarie degli aiuti che rientrano nel regime “ombrello”, ad esclusione di quei soggetti hanno ricevuto aiuti classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

L’autodichiarazione non è però obbligatoria per i soggetti che l’ hanno già presentata in precedenza. Questo è il caso di quelle aziende che hanno, ad esempio, avanzato l’istanza per il contributo a fondo perduto perequativo.

Esiste un’eccezione: se il beneficiario ha poi successivamente usufruito di ulteriori agevolazioni dovrà infatti presentare nuovamente la dichiarazione sostitutiva. In tal caso, dovrà essere presentata indicando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva.

Infine, la dichiarazione andrà comunque presentata quando il beneficiario:

  • ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • ha superato i massimali spettanti e deve restituire gli aiuti eccedenti tali limiti massimi;
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Specifiche del contributo.

Più specificatamente, l’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

In merito a ciò, le istruzioni precisano che i massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro.

Se i massimali vengono invece superati è possibile indicarne l’importo. In tal modo il beneficiario manifesta la sua volontà di restituire o sottrarre l’eccedenza da aiuti ricevuti in seguito. Tale restituzione dovrà essere effettuato con modello F24. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

Nella dichiarazione è possibile indicare, infine, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti ricevuti in seguito. Tale restituzione dovrà essere effettuato con modello F24. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

Tempistiche di presentazione delle domande.

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era stato prorogato al 30 novembre 2022 da un precedente provvedimento.

Il nuovo rinvio viene incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

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