I cambiamenti della normativa del credito di imposta design e i problemi per le imprese del settore moda
Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica ha rappresentato, per anni, un importante strumento di sostegno all’innovazione per le imprese italiane. Tuttavia, recenti cambiamenti nell’interpretazione della normativa stanno generando significative difficoltà, in particolare per le aziende del settore moda. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia (n. 2660/11/24) offre importanti chiarimenti, sottolineando l’importanza del parere tecnico del MISE/MIMIT e confermando l’applicabilità del credito a tutti i settori.
Quello che doveva essere un incentivo chiaro e accessibile si sta trasformando in una fonte di incertezza e contenzioso. Il cuore del problema risiede nell’evoluzione dell’interpretazione delle attività ammissibili al beneficio fiscale. Mentre la normativa originaria non poneva esclusioni specifiche per il settore moda, una successiva interpretazione, basata su documenti internazionali e nuove risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, ha introdotto criteri più restrittivi.
Questo ha portato a contestazioni e richieste di restituzione di crediti d’imposta già utilizzati, mettendo in discussione la pianificazione finanziaria e gli investimenti di molte imprese. Si tratta di crediti utilizzati in compensazione, quindi non di somme erogate direttamente.
Analizziamo quindi le modifiche normative, le ragioni delle difficoltà incontrate dalle imprese del settore moda e le questioni cruciali relative all’applicazione retroattiva delle nuove interpretazioni.
Il credito d’imposta R&S: dalla nascita all’interpretazione restrittiva
Il credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo è stato introdotto con il Decreto Legge n. 145 del 2013. L’obiettivo dichiarato era quello di incentivare gli investimenti in R&S da parte di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato. Un’impostazione ampia, che mirava a promuovere l’innovazione in modo trasversale.
È importante sottolineare che il testo originario della legge non conteneva alcun riferimento esplicito al Manuale di Frascati, un documento elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che fornisce linee guida per la raccolta e la rendicontazione dei dati sulla ricerca e lo sviluppo sperimentale. Si tratta di un documento molto tecnico e specifico.
La situazione ha iniziato a mutare con la legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 27.12.2019, modificata dalla L.178 del 30.12.2020), che ha introdotto, per la prima volta, un riferimento esplicito al Manuale di Frascati come parametro per definire le attività di R&S ammissibili al credito d’imposta.
Un ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che la traduzione ufficiale in italiano del Manuale di Frascati, autorizzata e giurata, è stata resa disponibile solo nel dicembre 2021. Una traduzione ex post rispetto all’applicazione della norma.
Il vero punto di svolta, tuttavia, è rappresentato dalla risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Questo documento, interpretando la normativa alla luce del Manuale di Frascati, ha di fatto escluso dal perimetro delle attività ammissibili al credito d’imposta quelle di design e ideazione estetica tipiche del settore moda.
L’Agenzia delle Entrate ha motivato questa esclusione sostenendo che tali attività, pur potendo presentare elementi di novità in termini di materiali, combinazioni, disegni, forme e colori, non comportano, di norma, il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico, come richiesto dal Manuale di Frascati per la qualificazione come attività di R&S.
Il principio del legittimo affidamento e la questione della retroattività
La risoluzione n. 41/2022 ha sollevato immediate preoccupazioni tra le imprese del settore moda, soprattutto in relazione al principio del legittimo affidamento. Questo principio, di derivazione comunitaria, riconosciuto sia a livello costituzionale che comunitario, tutela la buona fede del cittadino e del contribuente che, nel proprio agire, si è basato su indicazioni fornite dalle autorità competenti.
Nel caso specifico, le imprese del settore moda potevano legittimamente fare affidamento su precedenti documenti di prassi amministrativa che avevano fornito un’interpretazione più ampia e inclusiva della normativa sul credito d’imposta R&S. In particolare:
- La Circolare 5E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, che faceva riferimento, per il settore tessile e moda, alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
- La Circolare MISE n. 46586 del 16 aprile 2009, che includeva tra le attività ammissibili quelle “collegate alla fase ideativa dello [del campionario o della collezione] e della realizzazione dei prototipi”.
- Una risposta del MISE del 29 settembre 2017, che confermava l’ammissibilità delle attività di ideazione di nuovi campionari e collezioni, riconoscendo la necessità per le imprese del settore di continui investimenti per l’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati.
Il repentino cambio di orientamento operato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 41/2022, che contraddice apertamente le precedenti indicazioni, appare quindi lesivo del principio del legittimo affidamento, ponendo le imprese in una situazione di incertezza e potenziale danno economico. L’Agenzia delle Entrate, di fatto, sconfessa quanto precedentemente indicato.
A ciò si aggiunge la questione della retroattività. L’applicazione di criteri interpretativi derivanti dal Manuale di Frascati – un documento che, si ripete, non era richiamato dalla normativa originaria ed era disponibile solo in lingua inglese fino al dicembre 2021 – a periodi d’imposta precedenti alla sua traduzione ufficiale e alla sua esplicita inclusione nel quadro normativo solleva seri dubbi di legittimità.
Le imprese, infatti, non potevano ragionevolmente prevedere che le loro attività, svolte in conformità alle indicazioni vigenti all’epoca, sarebbero state successivamente considerate non ammissibili sulla base di un documento di difficile accesso e di successiva introduzione.
L’innovazione nel settore moda: una questione di design?
Il settore moda è un comparto produttivo peculiare, dove l’innovazione si manifesta spesso in forme diverse rispetto ad altri settori industriali. Se in molti ambiti l’innovazione è legata principalmente al progresso scientifico e tecnologico in senso stretto, nel settore moda essa si esprime attraverso la creatività, il design, l’ideazione estetica, la ricerca di nuovi materiali, la combinazione di tessuti, la definizione di forme e colori originali. L’innovazione, nel mondo della moda, è tout court.
La “novità” di una collezione o di un campionario, elementi centrali dell’attività delle imprese del settore, non è necessariamente legata alla risoluzione di un problema tecnico o scientifico. Ma piuttosto alla capacità di anticipare e interpretare le tendenze, di creare nuovi stili, di proporre soluzioni estetiche innovative.
L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, focalizzata esclusivamente sull’innovazione scientifica e tecnologica come definita dal Manuale di Frascati, rischia perciò di non riconoscere la specificità dell’innovazione nel settore moda. Penalizzando un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e un importante motore di crescita economica.
Sentenza Lombardia: un caso che fa chiarezza sul credito R&S
Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (n. 2660/11/24) ha fatto luce su alcuni aspetti cruciali del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, in particolare per quanto riguarda l’ammissibilità delle attività nel settore tessile e della moda e il ruolo dell’Agenzia delle Entrate e del MISE (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT) nella valutazione dell’innovazione. La sentenza conferma che il credito d’imposta, come previsto dall’art. 3 del DL 145/2013, è applicabile a tutte le imprese, indipendentemente dal settore economico.
La sentenza sottolinea poi un punto fondamentale: l’Agenzia delle Entrate, in caso di contestazioni relative al carattere innovativo delle attività di ricerca e sviluppo, deve acquisire un parere tecnico preliminare dal MISE/MIMIT. Questo perché l’Agenzia, di per sé, potrebbe non avere le competenze tecniche specifiche per valutare la natura innovativa di un progetto, specialmente in settori tecnologicamente avanzati o specifici. Un atto di recupero del credito d’imposta basato su una contestazione generica dell’innovazione, senza il supporto di un parere tecnico del MISE/MIMIT, è considerato carente di motivazione e quindi illegittimo.
Il contribuente, nella sentenza 2660, aveva fornito documentazione a supporto delle attività oggetto di dibattito, ma l’Agenzia delle Entrate ha comunque fatto una contestazione generica che poi è risultata infondata. Questo caso evidenzia come l’AdE debba motivare in modo adeguato le proprie contestazioni, basandosi, eventualmente, sul parere del MISE.
Entrando nello specifico, la sentenza n. 2660/11/24 ricorda il DM congiunto del MISE e del Ministero delle Finanze n. 76 del 28 marzo 2008, all’art. 6, al primo comma, in materia di controllo precisa che “i controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere, tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all’attività di controllo“.
La valutazione tecnica e il ruolo del MISE
Data la complessità e la specificità del settore moda, la valutazione dell’ammissibilità delle attività al credito d’imposta richiede competenze tecniche approfondite, che non possono essere limitate alla sola conoscenza delle normative fiscali.
Proprio per questo motivo il Decreto Ministeriale del 27 maggio 2015 prevede che, come ribadito dalla sentenza n. 2660/11/24 della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività o alla congruità dei costi sostenuti, l’Agenzia delle Entrate debba obbligatoriamente richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Si tratta di un passaggio fondamentale per la corretta applicazione della norma, e la sua omissione rende illegittimo l’atto di recupero del credito.
Il coinvolgimento del MISE, che possiede una conoscenza approfondita delle dinamiche e delle specificità del settore moda, appare fondamentale per garantire una valutazione adeguata e non penalizzante delle attività di R&S svolte dalle imprese. Un parere tecnico del Ministero potrebbe contribuire a chiarire se e in che misura le attività di design, ideazione estetica e sviluppo di campionari possano essere considerate innovative e, quindi, ammissibili al credito d’imposta.
Cosa fare per tutelarsi preventivamente
Le modifiche interpretative relative al credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica hanno generato una situazione di grande incertezza per le imprese del settore moda. La violazione del principio del legittimo affidamento, l’applicazione retroattiva di criteri non precedentemente esplicitati e la mancata considerazione delle specificità dell’innovazione nel settore rappresentano problematiche di notevole rilevanza, che colpiscono al cuore la ratio dell’agevolazione.
Per superare questa situazione di impasse, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore, volto a definire in modo più preciso e inequivocabile i criteri di ammissibilità delle attività di R&S nel settore moda, tenendo conto delle sue peculiarità. La sentenza n.2660/11/24 rappresenta un precedente importante in tal senso, ma sarebbe comunque fondamentale un’applicazione coerente del principio del legittimo affidamento, evitando cambiamenti repentini di interpretazione che possano mettere a rischio la stabilità e la competitività delle imprese.
Infine, è cruciale che l’Agenzia delle Entrate si avvalga sistematicamente del parere tecnico del MISE per la valutazione delle attività di R&S nel settore moda, garantendo così una valutazione competente e adeguata alle specificità del comparto.
In ogni caso, Golden Group è al fianco delle imprese per affrontare queste sfide. Grazie a un team di tecnici esperti, costantemente aggiornati sulle evoluzioni normative e sulle disposizioni ministeriali, offriamo un supporto a 360 gradi per la gestione di situazioni complesse come quella descritta. Forniamo ai nostri clienti informazioni certe, consulenza specialistica e una preparazione sempre all’altezza delle aspettative, per garantire la massima tutela dei loro interessi e la corretta fruizione delle agevolazioni fiscali.
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Alessia Bernardi
Alessia Bernardi, business designer e consulente nell’ambito della finanza agevolata, è oggi a capo della Direzione Tecnica di Golden Group Spa. Assieme a più di 50 collaboratori, si occupa del reperimento di finanziamenti e contributi volti a favorire lo sviluppo di nuovi progetti di business.
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