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Previsto credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci e vaccini.

Il Decreto Sostegni bis in conversione in legge, all’art 31, “Credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo per nuovi farmaci e vaccini” , comma da 1 a 5, va a prevedere:

  • Un credito d’imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci inclusi i vaccini, nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, 
  • entro l’importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro; 

Il testo originario faceva riferimento a farmaci innovativi, mentre, nel testo modificato dalla Camera, il beneficio in esame è riconosciuto con riferimento a tutti i farmaci nuovi. In entrambi i casi tra i “nuovi farmaci” sono inclusi i vaccini.

Quali sono le spese ammissibili per il Credito d’imposta spese di ricerca e sviluppo?

Sono considerati ammissibili tutti i costi sostenuti per:

  • Ricerca fondamentale;
  • Ricerca industriale;
  • Sviluppo sperimentale;
  • Studi di fattibilità.

Cumulabilità.

Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

ll credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del reddito.

Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

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