Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0: l’IVA indetraibile incide sul costo del bene?
Nella Circolare del 23 luglio 2021, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili ai fini del Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0. Un aspetto cruciale affrontato è la rilevanza dell’IVA ai fini del calcolo della base imponibile per l’incentivo. La risposta dell’Agenzia distingue diverse situazioni legate alla detraibilità dell’IVA.
Beni Strumentali 4.0 con IVA totalmente indetraibile
Secondo la circolare, per la determinazione del costo dei beni che danno diritto al Credito d’imposta Beni Strumentali 4.0, si applica quanto stabilito dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR.
Viene specificato che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA relativa alle singole operazioni di acquisto che risulti totalmente indetraibile. Questa totale indetraibilità può derivare dall’applicazione dell’articolo 19-bis 1 del dpr n. 633 del 1972 o per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo decreto.
Beni Strumentali 4.0 con IVA parzialmente indetraibile (pro-rata)
Diversamente, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra operazioni che conferiscono diritto alla detrazione e operazioni esenti (il cosiddetto pro-rata, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del dpr n. 633 del 1972) non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti agevolabili.
In questa specifica ipotesi, l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non è considerata un costo afferente le singole operazioni d’acquisto, ma viene qualificata come un costo generale per l’impresa.
Investimenti in Beni Strumentali 4.0 tramite locazione finanziaria
Per gli investimenti in beni strumentali realizzati tramite contratti di locazione finanziaria, ai fini dell’agevolazione si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene. La circolare chiarisce che, nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del dpr n. 633 del 1972, anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene assume rilevanza ai fini della determinazione della base di calcolo per il credito d’imposta.
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Fonte: Circolare del 23/07/2021 n. 9 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Martina Moretti
Martina è la copywriter e content writer specializzata nel settore finance che cura il blog di Golden Group.
Il suo percorso nel digital marketing inizia nel 2015, quando si confronta per la prima volta con la scrittura e con i temi del mondo finance. Da allora è verticale sui testi SEO oriented.
Sempre in cerca di sfide, ha scritto per progetti di grandi e piccole dimensioni affrontando le molte declinazioni del mondo del credito e della finanza, tra cui prestiti personali, mutui, risparmio gestito, ETF, trading, fondi di investimento, contributi a fondo perduto, bandi europei.
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