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DL Sostegni Bis: fondo per il sostegno delle attività chiuse.

DL Sostegni Bis: fondo per il sostegno delle attività chiuse. Le attività finanziabili.

Il fondo per il sostegno delle attività chiuse si pone l’obiettivo di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, a causa delle misure adottate per il contenimento dell’epidemia Covid-19, sia stata disposta, fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL sostegni Bis 25 maggio 2021, n. 73), la chiusura per un periodo della durata complessiva di almeno 100 giorni.

Chi sono i beneficiari del fondo?

Potranno avere accesso al fondo e dunque agli aiuti previsti dal presente decreto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che:

  • Alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis 23 luglio 2021, n. 105), svolgono, come attività prevalente, un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate per il contenimento dell’epidemia Covid-19, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;
  • Alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis 25 maggio 2021, n. 73), svolgono, come attività prevalente, un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati in Allegato, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure di prevenzione adottate, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto, alla data di presentazione dell’istanza, i soggetti beneficiari devono:

  • Essere titolari di partiva IVA attiva prima del 23 luglio 2021(data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis 23 luglio 2021, n. 105);
  • Essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato;
  • Non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese.

Non possono beneficiare degli aiuti del presente bando:

  • Gli enti pubblici;
  • Gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Tipi di sovvenzione.

Il DL sostegni bis, in merito al fondo riconosciuto alle attività economiche in difficoltà, prevede un contributo a fondo perduto. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con successivo provvedimento, le risorse finanziarie saranno prioritariamente ripartite, in egual misura, con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00.

Qualora la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, mantenendo il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, l’Agenzia delle entrate ridurrà in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute.

Tempistiche.

Prossima apertura.

L’operatività delle disposizioni sarà subordinata alla notifica alla Commissione Europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della stessa.
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica, una domanda all’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità di effettuazione della domando, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa verranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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