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Ultimo giorno per la presentazione delle domande per la Tax Credit Edicole.

Tax Credit Edicole: le attività finanziabili.

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato, per gli anni 2021 e 2022, un credito di imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici le edicole dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni con un solo punto vendita.

Il credito di imposta viene esteso anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Si specifica che l’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Chi potrà beneficiare dell’agevolazione?

Potranno accedere alla misura le attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché gli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Sono ammesse inoltre all’agevolazione le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Per essere ammessi al bando, i soggetti beneficiari dovranno avere:

La sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello spazio economico europeo;

La residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono
correlati i benefici;

L’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice attività primario ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;

L’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, di uno dei seguenti codici attività primario ATECO, di cui al registro delle imprese (per lista completa contatta Golden Group).

Tipo di sovvenzione.

Per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui la vendita viene esercitata, nell’anno precedente a quello dell’istanza di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
a. Imposta municipale unica – IMU;
b. Tassa per i servizi indivisibili – TASI;
c. Canone per l’occupazione di suolo pubblico – COSAP;
d. Tassa sui rifiuti – TARI;
e. Spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il credito di imposta può essere, inoltre, parametrato agli importi pagati nell’anno precedente per:
a. Servizi di fornitura di energia elettrica;
b. Servizi telefonici e di collegamento a Internet;
c. Servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Per gli esercenti attività commerciali non esclusivi, il credito di imposta è parametrato alle medesime voci di cui sopra, e commisurato per punto vendita al
rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro a partire dall’anno 2020 per ciascun esercente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Inoltre, il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

Retroattività.

È possibile fruire dell’agevolazioni nelle annualità 2021 e 2022. Il beneficio si riferisce all’anno precedente a quello dell’istanza di accesso al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Cumulabilità.

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, concessi per le medesime spese, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al regolamento di riferimento.
Gli aiuti di Stato sono altresì cumulabili con le misure a carattere generale fino al raggiungimento del 100% dell’importo delle spese ammissibili.

Tempistiche.

La domanda deve essere presentata tra il 01 Settembre ed il 30 Settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta (2021 e 2022).

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