Tempo di lettura: 3 minuti

Con la Risposta all’Interpello n. 323 del 10/05/2021, presentato da Golden Group, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla decorrenza delle nuove aliquote di imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design.

 

L’ Agenzia delle Entrate risponde all’interpello di Golden Group

L’articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificata dalla Legge di Bilancio 2021, dispone che «Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206».

Le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall’art.  1 comma 1064 della L. 178/2020 per il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione si applicano alle spese sostenute, ai sensi dell’art.  109 del TUIR, dal primo gennaio 2021.

Lo chiarisce L’Agenzia delle Entrate con la risposta al nostro interpello n.  323, fornendo maggiori informazioni in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni.

Lart.  1, comma 1064, della L n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) è intervenuto sulla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica disciplinato dalla L. 160/2019. 

 

Gli aumenti delle aliquote nel dettaglio

Con particolare riferimento all’aumento delle aliquote del credito d’imposta e al limite massimo dello stesso, riconosciuto per ciascun periodo d’imposta in relazione alle diverse tipologie di attività ammissibili, la lettera f) del citato comma 1064 dell’art  I della L. 178/2020 ha apportato le modifiche direttamente nel testo del comma 203 dell’art. 1 della citata L. n.  160/2019, prevedendo in sostanza: 

  • l’aumento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro
  • l’aumento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e nel design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro
  • l’aumento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di prodotti aumento dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, sempre in risposta all’interpello, ha precisato che in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio si applicano solo а decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

“Al riguardo, si precisa anzitutto che, in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio possono trovare applicazione, in via generale, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Nello specifico, pertanto, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse.”

 

No alla retroattività

Trattandosi quindi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che attribuisca loro effetti retroattivi, non possono in nessun caso avere effetto su periodi d’imposta precedenti dell’entrata in vigore delle modifiche stesse.

Non importa che il legislatore abbia adottato, sul piano redazionale, la scelta di apportare le diverse modifiche direttamente sul corpo della disciplina originaria:

 “In senso contrario, si osserva, non sembra poter assumere portata decisiva la circostanza che il legislatore abbia adottato, sul piano redazionale, la scelta di apportare le diverse modifiche intervenendo direttamente sul corpo della disciplina originaria. La possibilità di desumere da tale tecnica redazionale una sia pur implicita volontà del legislatore di far operare retroattivamente le maggiorazioni di aliquote e importi massimi del credito d’imposta deve comunque del tutto escludersi sulla base della relazione tecnica alla legge di bilancio 2021; la quale, ove ve ne fosse bisogno, non prevedendo alcuno stanziamento a copertura delle maggiori risorse che si sarebbe reso necessario stimare in caso di effetti retroattivi delle modifiche apportate, conferma che la volontà del legislatore è stata quella di rafforzare le misure agevolative per il futuro e non per il passato.”

 

Sulla base delle considerazioni precedenti, “alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell’articolo 109 del TUIR si applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020 (N.D.R.: 12% per Ricerca e Sviluppo, 6% Innovazione tecnologica e Design e Ideazione estetica, elevabile al 10% per attività innovative relative a transizione ecologica o innovazione digitale 4.0).

 

Le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021

La posizione interpretativa, peraltro, risulta coerente con le stime degli effetti finanziari delle novità introdotte, illustrate nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio 2021.”

 

I professionisti di Golden Group ancora una volta hanno svolto un ruolo chiave per ottenere importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, come avvenuto per questo interpello. Scopri di più sui bandi Ricerca & Sviluppo visitando l’apposita categoria.

Condividi su :