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FIRST PLAYABLE FUND O INTRATTENIMENTO DIGITALE

Fondo per l’intrattenimento digitale denominato First Playable Fund lanciato dal MiSE . Il suo scopo è quello di fungere da sostegno all’industria digitale nazionale.

In modo specifico il contributo nasce per accompagnare i business del settore nella concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili e per un importo compreso da 10.000,00 euro a 200.000,00 euro per singolo prototipo.

Dall’8 febbraio la misura è comparsa in gazzetta ufficiale per un ammontare complessivo di 4 milioni di euro messi in campo.

 

VERSO QUALI PROGETTI?

Vengono ammessi progetti che prevedono:

  • la realizzazione di un singolo prototipo;
  • spese e costi ammissibili complessivamente non inferiori a euro 20.000,00 (ventimila);
  • avvio successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • ultimazione entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

CHI PUÒ BENEFICIARNE?

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • svolgono, in via prevalente, l’attività economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse»;
  • hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
  • sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;
  • hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di persone;
  • sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita’ o la distinzione dei costi, che le predette attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.

 

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • siano destinatarie di una sanzione interdittiva;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

QUANDO FARE DOMANDA A INTRATTENIMENTO DIGITALE

I termini e le modalità di accesso all’agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.

 

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