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Investimenti innovativi per le imprese agricole: pubblicate le modalità attuative del Fondo.

Investimenti innovativi per le imprese agricole: il Fondo.

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole: il Ministero dello Sviluppo ha comunicato le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo.

Obiettivo della misura, rivolta alle imprese, è quello di promuovere la realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che stabilisce che potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

La dotazione iniziale del fondo è di euro 5.000.000,00 per l’anno 2020, concessi nella forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Quali saranno le risorse disponibili?

Per la concessione delle agevolazioni sono stati stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2020, comprensivi degli eventuali oneri per la gestione dell’intervento e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 percento delle spese ammissibili ovvero del 40 percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016. Il limite massimo per soggetto beneficiario è di 20 mila euro.

Chi potrà avere accesso al Fondo per gli investimenti innovativi?

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso di questi requisiti:

  1. Essere di micro, piccola o media dimensione;
  2. Essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  3. Avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
  4. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  5. Non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficolta;
  6. Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono, altresì, escluse dalle agevolazioni le imprese:

  1. Nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva;
  2. I cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Come richiedere le agevolazioni?

Le agevolazioni saranno concesse tramite procedura valutativa a sportello. Un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), andrà a stabilire i termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo, comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall’art. 8 del regolamento ABER.

Tuttavia, non è possibile cumularle con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal regolamento ABER.

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