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AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA

Incentivo IO Lavoro può partire. Di che cosa si tratta? Di una agevolazione contributiva per assunzioni a tempo indeterminato. Non vengono escluse anche:

  • conversioni di rapporti a termine
  • assunzione di soggetti disoccupati (o, nel caso di età superiore a 24 anni, di un soggetto svantaggiato)

Tali assunzioni devono esser state effettuate durante il 2020 (1 gennaio- 31 dicembre) in tutto il territorio nazionale.

Sono, al contrario, esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile e non comprende:

  • premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

MODALITA’

Con la circolare n. 124 del 2020 l’INPS ha rilasciato dettagli rilevanti riguardo “IO Lavoro”:

  • L’INPS dovrà ricevere dal datore di lavoro una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, da aggiungere al modulo di istanza on-line “IO Lavoro”.
  • Come funzionano le graduatorie? Le richieste che pervengono nei primi 10 giorni seguiranno l’ordine di assunzione anziché quello cronologico di presentazione dell’istanza.
  • le richieste di ammissione all’agevolazione contributiva per le assunzioni con “IoLavoro” possono arrivare dopo otto mesi dai decreti ANPAL attuativi

IL LAVORATORE

  • Il lavoratore assunto deve essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015 o dell’art. 4, comma 15-quater del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione della legge n. 26/2019, e non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
  • Qualora il lavoratore abbia un’età anagrafica superiore a 24 anni all’atto dell’assunzione o della trasformazione, è necessario altresì l’ulteriore requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
  • Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l’unico requisito richiesto è quello di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Naturalmente, tale ipotesi riguarda i soggetti che al momento della trasformazione abbiano un’età superiore a 24 anni.

MISURE STANZIATE PER REGIONE

L’incentivo è applicabile in tutto il territorio nazionale anche se le risorse stanziate sono differenti a seconda che la sede di lavoro del dipendente sia ubicata nelle seguenti regioni:

  • Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: 234 milioni
  • Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio: 12,4 milioni
  • Abruzzo, Molise e Sardegna: 83 milioni 

CUMULI ED ESONERI

L’incentivo è cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017.

A tal proposito, l’INPS fornisce alcuni interessanti chiarimenti sulle modalità di cumulo.

Più specificamente, il datore di lavoro che intende cumulare le due agevolazioni, deve presentare l’istanza per il solo 50% e quindi potrà utilizzare il beneficio fino al massimale di 4.030 euro. L’altro 50% sarà oggetto di esonero parziale ai sensi della citata legge n. 205/2017 e quindi fino al massimale di 3000 euro annuo, da riproporzionare ed applicare su base mensile.

L’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019.

COMPATIBILITA’ CON LA DISCIPLINA COMUNITARIA

L’incentivo costituisce un aiuto di Stato e pertanto il datore di lavoro che intende presentare istanza di accesso deve optare per uno dei seguenti regolamenti UE:

  • Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti “de minimis” per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (l’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014).

La circolare INPS n. 124/2020 precisa che la scelta di uno dei due regolamenti UE indicati, riguarda le singole assunzioni agevolate.

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