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Pubblicate sul sito ISMEA le modalità operative per fruire delle garanzie dirette. Questa rappresenta una delle principali misure straordinarie a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare previste dall’Istituto per affrontare l’epidemia da Covid-19.

Da oggi è possibile inviare le domande per i finanziamenti garantiti al 100% sotto i 25.000 €!

Garanzie dirette: a chi spettano e come fare domanda?

Possono fruire della garanzia diretta ISMEA le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria in materia che rientrino tra i cosiddetti imprenditori agricoli – di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

Gli interventi ammissibili sono quelli relativi alle seguenti finalità:

  • realizzazione di opere di miglioramento fondiario
  • ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e valorizzazione commerciale dei prodotti
  • costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse
  • acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse
  • operazioni di trasformazione del debito, destinate in particolare alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte e breve ed a medio termine

La garanzia diretta può essere rilasciata per un valore non eccedente il 70% dell’importo del finanziamento, limite che si eleva all’80% nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un giovane agricoltore. In ogni caso, l’agevolazione non può comunque eccedere il margine di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese. Possono operare con la garanzia diretta ISMEA tutti gli istituti bancari autorizzati all’operatività nel territorio italiano.

Attività di rilascio di garanzie – Misure di sostegno alle imprese agricole colpite dall’emergenza COVID-19

Le misure previste dal “Decreto Liquidità” si applicano fino al 31 dicembre 2020 “anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. …”, in deroga alle vigenti disposizioni normative.

ISMEA ha quindi allineato i prodotti alle nuove misure, aggiungendo anche nuove linee di garanzia da attivare a fronte dell’emergenza. Di seguito le modifiche che da mercoledì 22 aprile 2020 saranno fruibili dalle banche:

  1. Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità: la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

a.   il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

b.   il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

c.   il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

  1. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità: sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

3.    Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Operatività specifica per le operazioni di cui al DL liquidità, articolo 13, comma 1, lettera m) – liquidità 25.000 €

Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti, concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore di MPMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, con:

–          inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;

–          durata fino a 72 mesi;

–         importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all’operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

 

Con particolare riferimento alle operazioni liquidità 25.000 €, si precisa che la garanzia ISMEA è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione

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