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DOMANDE E RISPOSTE SUL FONDO GARANZIA

Le risposte ai dubbi frequenti sul funzionamento del Fondo garanzia PMI alla luce delle novità  introdotte dal decreto Liquidità e dal framework temporaneo sugli aiuti di stato approvato dalla Commissione europea.

FINANZIAMENTI FINO A 25MILA EURO PER IMPRESA

1.    Due singole PMI collegate tra loro ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile possono richiedere ENTRAMBE il finanziamento da 25.000 €, quindi due finanziamenti distinti da 25.000 € ciascuno?”

Sì, nel rispetto dei parametri dimensionali di PMI.

2.    Un’azienda che fattura 300mila euro può chiedere 25mila euro con garanzia al 100% e poi ulteriori 50mila euro con garanzia 90+10%? 

Assolutamente sì. Fatti salvo il 100% sui primi 25mila euro, poi il fondo garanzia potrà arrivare al 90%. A questo 90% potrà essere aggiunta anche una garanzia del 10% sul confidi sul patrimonio, sulle risorse proprie. Questa possibilità è concessa solo per le imprese con fatturato non superiore a 3,2 milioni e comunque in misura non superiore al 25% del fatturato.

3.    L’impresa può ricorrere al fondo garanzia per più tranche? 

Fatto salvo il rispetto del 25% del fatturato, l’importo totale (quindi il più basso tra il 25% del fatturato e i 25mila euro) può essere raggiunto attraverso diversi finanziamenti. Ad esempio, uno da 10mila euro e uno da 15mila. LE BANCHE SCONSIGLIANO VIVAMENTE QUESTA PRATICA.

4.    Se i 25mila euro sono inferiori al 25% del fatturato, l’impresa può chiedere un’altra garanzia, non al 100% ma eventualmente al 90%?

Sì, tutto quello che non può essere ammesso ai sensi della lettera m, e quindi alle garanzie al 100%, può essere ammesso comunque al fondo garanzia al 90% qualora si rientri nei parametri del framework, all’80% qualora non ci si rientri e si debba andare in “de minimis” o in regime d’esenzione.

5.    La garanzia del fondo è automatica e senza valutazione. Ma la banca è tenuta a concedere il finanziamento fino a 25mila euro?

Dal decreto non discende un obbligo per la banca a realizzare l’operazione di finanziamento. La banca deve svolgere un’istruttoria, semplificata rispetto al normale, per verificare che dal punto di vista formale la richiesta sia completa e che il cliente non sia in sofferenza, o non era stato classificato come inadempienza probabile o avesse ritardi di pagamento superiori ai 90 giorni prima del 31/12/2019. Benché l’istruttoria sia semplificata, potrebbe anche avere esito negativo.

6.    Per quanto riguarda il calcolo del fatturato per determinare l’importo massimo del fondo garanzia di 25mila euro: come ci si comporta nel caso delle imprese a regime di contabilità semplificata e, in particolare, quali sono le dichiarazioni fiscali che vanno presentate?

Facciamo riferimento a un concetto civilistico di fatturato, quindi parliamo di ricavi. Per quanto riguarda la lettera m, fatta salva l’eccezione per le imprese costituite nel 2019, si fa riferimento all’ultimo bilancio depositato, per le società di capitali, o l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Se ancora non è stata trasmessa quella riferita al dato 2019 ci si può basare su quella riferita al dato 2018.

7.    Per la richiesta del fondo garanzia fino a 25mila euro si può indicare come motivazione semplicemente “liquidità”?

Sarebbe preferibile una descrizione sintetica della finalità per cui si richiede il finanziamento: è sufficiente indicare cosa l’impresa farà con questa liquidità (pagamento del personale, scorte…)

8.    Indicazione del concetto di nuovo finanziamento: per l’esposizione complessiva del cliente occorre far riferimento solo ai crediti di cassa o anche ai crediti di firma?

La formulazione è piuttosto ambigua e lascia spazio a diverse interpretazioni. Si può considerare l’intero importo dei crediti concessi a quell’impresa.

9.    Se un’impresa ha ottenuto un fondo garanzia prima del Dl liquidità, ma di importo inferiore ai livelli ora consentito dal decreto, può elevare questa copertura anche fino al 100%? Come interpretare la lettera p del decreto, che consente di garantire operazioni già erogate con la condizione di una revisione del tasso? Ciò vale anche nel caso in cui ci fosse una garanzia precedente, ma di importo inferiore?

Il nuovo credito può essere garantito a condizione che il soggetto finanziatore informi il gestore riguardo lo sconto applicato sul tasso d’interesse grazie alla garanzia concessa sul finanziamento stesso. Altra questione è l’eventuale rinegoziazione del finanziamento. Quando parliamo di rinegoziazione possiamo far riferimento anche a finanziamenti erogati 1 o 2 anni fa: in questo caso è necessario, qualora quel finanziamento non sia già garantito dal fondo garanzia, erogare questa liquidità aggiuntiva in misura almeno pari al 10%

10. Per gli importi superiori a 25mila euro, con garanzia al 90%, il finanziamento può essere allungato oltre il periodo dei 6 anni? 

Finché si rispettano i paletti imposti dal Dl e soprattutto dal framework temporaneo si può avere una garanzia al 90%. Qualora l’impresa abbia necessità di un finanziamento a 10 anni anziché 6, resterà ammissibile al fondo garanzia ai sensi del regolamento de minimis o di esenzione.

11. Il preammortamento di 24 mesi è previsto solo per i finanziamenti fino a 25mila euro o anche per altre tipologie? 

Il preammortamento riguarda solo i finanziamenti garantiti fino a 25mila euro.

ALLEGATO 4

1.    Per le imprese in contabilità semplificata che non hanno lo stato patrimoniale è sufficiente un’autocertificazione?

Anche per queste imprese si dovrebbe indicare il totale attivo, facendo riferimento non al bilancio. Tuttavia può non essere necessario indicare il totale attivo qualora siano già rispettati i limiti in termini di numero di dipendenti e fatturato.

2.    La scheda 2, relativa alla definizione dei parametri dimensionali, dev’essere compilata anche dai professionisti?

Può non essere compilata se il beneficiario finale è un professionista.

3.    Ci sarà una semplificazione dell’allegato 4?

MCC sta lavorando alla pubblicazione di un nuovo allegato 4, che dovrà essere un po’ complicato, più che semplificato. Le imprese hanno tra le opzioni la scelta di quale regime usufruire per la concessione del fondo garanzia: ad oggi hanno solo il “de minimis” ed il regolamento di esenzione, a questi due regimi si aggiungerà quello previsto dal  framework temporaneo, con tutto ciò che prevede il framework in termini di requisiti.

GARANZIE AL 90%

1.    Per le garanzie al 90% (DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera c), si prevede che l’importo del finanziamento garantito non possa superare il doppio della spesa salariale, il 25% del fatturato o il fabbisogno per costi di capitale d’esercizio e costi d’investimento. Questi tre requisiti sono alternativi?

L’impresa sceglie, sottoscrivendo l’allegato 4, indicando il regime su cui ricevere il fondo garanzia. Quello che l’impresa andrà a dichiarare è il rispetto o meno dei primi due limiti, che fanno riferimento alla documentazione contabile. Qualora l’importo dell’operazione finanziaria, sommata alle altre operazioni finanziarie garantite ai sensi del 3.2, dovesse essere superiore a questi due limiti sarà necessaria una dichiarazione ulteriore da parte dell’impresa, e dovrà essere presentata dal soggetto richiedente sul modulo di domanda.

Per le operazioni di cui alla lettera m, tutto ciò che è contenuto nell’allegato 4bis è responsabilità dell’impresa. Nel modulo di domanda che è trasmesso dal soggetto richiedente tramite la piattaforma si riportano tutte le dichiarazioni fatte dall’impresa, cui se ne aggiungono altre di competenza del soggetto che presenta la domanda.

In caso di controllo documentale, qualora si riscontri che l’impresa ha dichiarato qualcosa di non veritiero si procederà con revoca dell’agevolazione; qualora invece sia il soggetto richiedente a dichiarare qualcosa di non veritiero si avvierà il procedimento di inefficacia della garanzia.

2.    Per le garanzie al 90% (DL Liquidità, art. 13 comma 1, lettera c), il limite del 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019: cosa succede se non c’è il bilancio 2019? 

Qualora non fosse disponibile il bilancio 2019 si fa riferimento al dato di bilancio ammesso ma non ancora depositato, alla dichiarazione fiscale trasmessa o per cui c’è già stato un impegno alla trasmissione da parte del soggetto incaricato dall’impresa. Qualora anche questi dati non fossero disponibili si fa riferimento ad un prospetto contabile che l’impresa mette a disposizione.

3.    L’altro limite è dato dal fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per i costi di investimento nei 12 mesi successivi per le mid cap e 18 mesi per le PMI, come risultante da autocertificazione. Cosa si intende fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per i costi di investimento? Cosa va incluso nella spesa salariale (anche co co co, interinali, compensi degli amministratori, tfr…)? 

Per quanto riguarda le spese del personale si fa riferimento al totale delle voci che si trovano sul conto economico che fanno riferimento a tali spese, al lordo di contributi e tutte le altre voci che la compongono.

Nella bozza di allegato 4 che MCC sta predisponendo l’intenzione è di non andare a definire un importo esatto del fabbisogno di liquidità dell’impresa per i successivi 18 mesi, ma far dichiarare all’impresa che  l’operazione finanziaria per cui richiedeva il fondo garanzia rientrava in un piano di copertura del proprio fabbisogno.

MID CAP

1.    Come si calcola il limite dei dipendenti (499), va tenuto conto anche delle imprese del gruppo e delle unità lavorative annue?

Nel decreto non c’è alcun riferimento a imprese collegate o associate né a ULA, quindi interpretiamo la normativa alla lettera, calcolando solo i dipendenti senza riferimenti alla normativa UE.

2.    Nella contabilizzazione vanno ricompresi solo i dipendenti in senso proprio o anche gli imprenditori, i soci e i collaboratori familiari?

Per quanto riguarda la definizione di mid cap di fa esclusivamente riferimento ai dipendenti.  Per quanto riguarda la collocazione dell’impresa nel parametro di PMI, ovviamente continua a dover essere rispettata la normativa comunitaria.

TASSO D’INTERESSE E CUMULABILITÀ DEL FONDO GARANZIA

1.    Il tasso d’interesse è effettivo o dev’essere inteso come tasso d’interesse nominale? Può essere anche variabile?

Si tratta di taeg non taen, quindi di un tasso effettivo. Si dovrebbe escludere la possibilità di un tasso variabile.

2.    Possibile cumulare garanzie del fondo con quelle dei fondi pubblici che spesso i Confidi hanno tra le loro dotazioni?

Questa possibilità è descritta nel comma 4 dell’art. 13 del dl Liquidità, in cui si fa riferimento esplicito al fatto che la garanzia del fondo possa essere cumulata con una garanzia di confidi a valere su risorse nazionali, regionali, camerali. Va precisato però che il comma 4 non è stato oggetto di autorizzazione da parte della Commissione europea.

3.    Quando interviene un Confidi, sia nella forma della riassicurazione 100% sui 25mila euro sia nelle altre forme previste dalle altre misure, come funziona il meccanismo?

Sulle operazioni fino a 25mila euro il Confidi dà una propria garanzia del 100% ed è riassicurato e controgarantito dal fondo garanzia al 100%.

In tutti gli altri casi la percentuale di copertura massima è 90% qualora si rientri nel framework, o 80%: nel primo caso il fondo può arrivare una riassicurazione e garanzia del 100%, nel secondo caso il fondo può arrivare una riassicurazione e garanzia del 90%.

4.    La commissione è da considerare annuale a copertura dei costi di istruttoria?

Il decreto non dà precise indicazioni, dice che la commissione di garanzia deve tener conto dei costi d’istruttoria e di gestione.  Non ci sono riferimenti temporali.

RINEGOZIAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL FONDO GARANZIA

1.    Le operazioni di rinegoziazione e consolidamento possono riguardare anche operazioni a breve? 

Le rinegoziazioni e consolidamenti su passività a breve termine sono fattibili.

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI E DELLE IMPRESE

1.    Il plafond massimo di 5 milioni è da intendersi per impresa o per gruppo? 

L’importo massimo garantito dei 5 milioni è per impresa, e ci si può arrivare anche con più domande fatte da diversi soggetti finanziatori o garanti.

2.    Come viene verificato lo stato di difficoltà dell’impresa a causa dell’emergenza Covid?

La normativa prevede che venga acquisita una dichiarazione da parte del soggetto richiedente. Si tratta banalmente di un’autocertificazione che poi non sarà oggetto di verifiche. Da una parte è difficile dimostrare lo stato di difficoltà dell’impresa a causa dell’emergenza covid, dall’altro lato è facilissimo dimostrarlo: l’intero paese sta soffrendo per questa epidemia, tutte le imprese possono giustificare che stanno richiedendo la garanzia avendo subito danni a causa dell’emergenza coronavirus.

3.    La banca deve verificare lo stato di difficoltà dell’impresa a causa dell’emergenza coronavirus?

L’allegato 4bis non fa esplicito riferimento, ma è implicito nella richiesta stessa.

4.    Se una certa operazione di finanziamento non rientra nel temporary framework continua ad essere utilizzato il modello di valutazione del fondo garanzia?

I finanziamenti, nel caso in cui non rispettino il temporary framework, non è escluso che possano accedere al fondo garanzia sulla base di de minimis e regime di esenzione.

Le garanzie della lettera e), rinegoziazioni, ed m), finanziamenti fino a 25 mila euro, si possono concedere anche alle imprese con esposizioni classificate UTP dopo il 31 gennaio 2020 o che abbiano avviato accordi di ristrutturazione, concordati in continuità o piani attestati ai sensi della lettera g) dopo il 31 dicembre 2020?

Quelle previste dalla lettera g sono condizioni che si applicano in toto all’operatività del fondo garanzia.

5.    Se un’impresa è classificata come inadempienza probabile per una banca ma non per altre, le altre possono chiedere il fondo garanzia?

Sulle sofferenze si fa riferimento all’intera esposizione dell’impresa sul sistema bancario. Per quanto riguarda inadempienze probabile, posizioni classificate come scadute o sconfinanti e crediti deteriorati si fa riferimento solo alle posizioni dell’impresa nei confronti dello stesso soggetto finanziatore.

6.    Le banche hanno l’obbligo di verificare che le imprese siano da considerarsi in difficoltà ai sensi della normativa europea?

Per quanto riguarda i finanziamenti fino a 25mila euro, nel modulo di domanda del fondo garanzia è rimasto un refuso nelle dichiarazioni che  deve sottoscrivere il soggetto richiedente. Il soggetto beneficiario finale dichiara di non essere in difficoltà.

STARTUP E FONDO GARANZIA

1.    Come funziona l’accesso al fondo garanzia per le startup? Un’impresa neo costituita (dopo l’emergenza) può beneficiare delle misure?

Vale l’impianto delle disposizioni operative del Fondo garanzia: le startup continuano ad avere la strada privilegiata che avevano in precedenza. A tali disposizioni si aggiunge la possibilità in alcuni casi di un’ulteriore innalzamento della copertura al 90% qualora siano rispettate le condizioni per poter accedere a una garanzia del fondo ai sensi del framework temporaneo. L’importo, qualora sia richiesto per un finanziamento che rispetta i requisiti del framework, potrà essere garantito al 90% anziché all’80%.

Discorso a parte per il rischio tripartito, che ha una struttura che non permette modifiche all’impianto delle coperture. L’operazione rimane la stessa, con il Confidi che copre il 67% e ottiene una riassicurazione pari al 50%, in maniera tale che ci sia una tripartizione più o meno perfetta del rischio tra i soggetti coinvolti. Anche questa struttura si potrà poggiare sul framework temporaneo piuttosto che sul de minimis qualora l’operazione e l’impresa abbiano i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del framework temporaneo.

 

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